Beni-merce agevolati solo se non locati e dichiarazione non basta (Cass. civ. Sez. V n. 18944 del 10.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di esenzione IMU dei c.d. beni-merce, la dichiarazione presentata dal contribuente integra un elemento procedimentale imprescindibile ai fini del conseguimento dell’agevolazione, ma non esaurisce la verifica demandata al giudice. L’esenzione presuppone la ricorrenza degli specifici presupposti di fattispecie previsti dall’art. 2, commi 1 e 2, lett. a), d.l. n. 102 del 2013 e dall’art. 13, comma 9-bis, d.l. n. 201 del 2011: deve trattarsi di fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. L’agevolazione non spetta quando gli immobili sono concessi in locazione, ancorché transitoria, nel corso dell’anno di riferimento. In tema di sanzioni, il cumulo giuridico di cui all’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472 del 1997 trova applicazione anche ai tributi locali e, in caso di avvisi notificati contemporaneamente, opera per tutte le violazioni antecedenti a tale contestazione.

Il Fatto

Una società proprietaria di immobili ha impugnato due avvisi di accertamento IMU relativi agli anni 2013 e 2014 e tre avvisi relativi agli anni dal 2015 al 2017, invocando l’esenzione prevista per i beni-merce e contestando le sanzioni applicate per i tardivi versamenti. La Commissione tributaria provinciale ha parzialmente accolto i ricorsi, escludendo da tassazione le unità non di proprietà della società e confermando il tributo per le unità dichiarate beni-merce nei periodi di locazione.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, previa riunione, ha rigettato parzialmente gli appelli principali e incidentali. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con dieci motivi; la società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale articolato in tre motivi. La questione centrale riguarda la verifica dei presupposti dell’esenzione e la loro dimostrazione.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, con cui il Comune denunciava la nullità della sentenza per difetto di motivazione, sono infondati. La Corte ricorda che, dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale: è denunciabile solo l’anomalia che si traduce in motivazione apparente, ossia graficamente esistente ma inidonea a rendere percepibili le ragioni della decisione. Il semplice difetto di sufficienza non rileva.

Sono invece fondati il terzo, quarto e quinto motivo. Il giudice del gravame ha risolto la controversia sul solo dato della presentazione di regolari dichiarazioni, senza verificare i presupposti sostanziali dell’agevolazione. La Corte chiarisce che la dichiarazione è elemento procedimentale imprescindibile, ma l’esenzione resta correlata ai requisiti tipizzati dalla legge: fabbricati costruiti e destinati alla vendita, con permanenza di tale destinazione e assenza di locazione.

Il Collegio richiama la propria giurisprudenza, secondo cui la finalità della norma è non gravare del tributo le imprese il cui presupposto impositivo si identifica con il possesso dei fabbricati destinati alla vendita. L’esenzione non può essere riconosciuta in caso di locazione, ancorché transitoria, non essendo consentita una fruizione proporzionalmente commisurata al periodo infrannuale di godimento. Dall’accoglimento di tali motivi consegue l’assorbimento dei motivi ulteriori, non potendosi porre questione di oneri probatori a fronte di una decisione che non ha verificato gli elementi costitutivi della fattispecie di favore.

Quanto al ricorso incidentale, è infondato il primo motivo: la forza maggiore non ricorre nel caso di mancato pagamento dovuto a temporanea mancanza di liquidità, e la riduzione della sanzione per sproporzione esige specifiche circostanze, non la generica evocazione dei criteri di dosimetria. È invece fondato il terzo motivo: il giudice del gravame ha omesso di pronunciarsi sull’eccezione di cumulo giuridico delle sanzioni applicate con gli avvisi emessi per gli anni dal 2015 al 2017. L’istituto di cui all’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472 del 1997 si applica ai tributi locali e, quando le sanzioni per diverse annualità sono irrogate con avvisi notificati contemporaneamente, la continuazione opera per tutte le violazioni antecedenti a tale contestazione.

La sentenza è pertanto cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *