Ingiunzione TARSU/TIA senza avviso di accertamento e doppia conforme (Cass. civ. Sez. V n. 14797 del 02.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di TARSU e TIA, l’art. 72, comma 1, del d.lgs. n. 507/1993 consente al Comune, e per esso al gestore del servizio, di procedere direttamente alla liquidazione del tributo senza notificare un preventivo avviso di accertamento, purché la liquidazione avvenga su dati e elementi già acquisiti, identici a quelli dell’anno precedente, stabili e non contestati, trattandosi di operazione puramente automatica di carattere eccezionale. L’incertezza del dato a seguito di contestazione dell’utente impone invece l’adozione dell’avviso di accertamento, con esplicitazione delle ragioni del discostamento ai sensi dell’art. 70 del d.lgs. n. 507/1993. La questione giuridica implicante accertamento di fatto, non trattata nella sentenza impugnata, è inammissibile in cassazione se il ricorrente non allega e non indica gli atti del giudizio di merito in cui l’ha dedotta, per il principio di autosufficienza del ricorso. La preclusione da doppia conforme, ex art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., impedisce il sindacato per omesso esame di fatto decisivo quando il ricorrente non dimostri la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

Il Fatto

Una società proprietaria di un immobile destinato ad albergo riceveva un’ingiunzione di pagamento emessa dall’Unione dei Comuni, concessionaria del servizio di accertamento e riscossione per conto del Comune, per omesso versamento della TARSU/TIA relativa all’anno 2008, in relazione all’aliquota applicata alle utenze non domestiche.

La contribuente impugnava l’atto dinanzi alla giurisdizione tributaria. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso originario; la Commissione tributaria regionale confermava la decisione, ritenendo giustificata la differenza di regime tariffario tra civili abitazioni e strutture alberghiere in ragione della maggiore capacità produttiva di rifiuti delle seconde. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la nullità dell’ingiunzione per carenza di motivazione e per l’assenza di un prodromico avviso di accertamento. La Corte lo dichiara inammissibile sotto il primo profilo, perché il vizio non risultava dedotto con il ricorso originario né riproposto in appello: il ricorrente avrebbe dovuto allegare l’avvenuta deduzione in merito e indicare gli atti processuali, per consentire il controllo ex actis imposto dal principio di autosufficienza. Sul secondo profilo il motivo è infondato, perché l’art. 72, comma 1, del d.lgs. n. 507/1993 ammette la liquidazione diretta solo quando essa avvenga su dati già acquisiti, non soggetti a variazione, in un’operazione puramente automatica; l’eccezionalità del meccanismo presuppone l’identità e la definitività dei dati, non contestati né incerti. L’ingiunzione non doveva dunque menzionare un avviso di accertamento inesistente.

Il secondo motivo lamentava la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e l’omesso esame di fatto decisivo in ordine al carattere stagionale dell’attività alberghiera e alla minore capacità di produrre rifiuti. La Corte lo ritiene inammissibile sotto entrambi i profili. Il giudice di appello si era pronunciato espressamente sull’inammissibilità del motivo per novità rispetto al thema decidendum, avendo la società introdotto in grado di appello nuove questioni non sottoposte al contraddittorio. La proposizione di una nuova domanda o eccezione in appello è configurabile solo quando il contribuente deduca una diversa causa petendi o un fatto nuovo con efficacia impeditiva, modificativa o estintiva della pretesa impositiva, restando estranea ad ogni preclusione la deducibilità di mere difese che contestino i fatti costitutivi senza alterare il thema decidendum.

La Corte aggiunge che la trascrizione di un passaggio isolato del ricorso originario non basta a dimostrare l’inserimento della questione tra le censure sulL’ingiunzione sin dal primo grado. Quanto all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., opera la preclusione della doppia conforme ex art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ.: il ricorrente avrebbe dovuto indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e di quella di rigetto dell’appello, dimostrandone la diversità. Poiché le questioni sono state decise in modo uniforme nei due gradi, il sindacato di legittimità è escluso.

Il terzo motivo denunciava l’omessa declaratoria di nullità dell’ingiunzione per difetto di motivazione sulla distinzione tra utenze domestiche e non domestiche, senza disapplicazione del regolamento comunale. La Corte lo dichiara inammissibile: non si tratta di una censura, ma di una generica argomentazione difensiva che non aggredisce una specifica statuizione della sentenza impugnata. La distinzione trova peraltro fondamento nell’art. 4 del d.P.R. n. 158/1999, in vista della finalità di agevolare il trattamento impositivo delle utenze domestiche. Il ricorso è rigettato, con attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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