Esenzione IMU per le forze armate: irretroattività dell’art. 2, comma 5, d.l. n. 102/2013 (Cass. civ. Sez. 5 n. 3903 del 21.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, l’esenzione prevista dall’art. 2, comma 5, d.l. n. 102/2013, per il personale in servizio permanente delle forze armate e delle forze di polizia, che prescinde dalle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, non può trovare applicazione per i periodi d’imposta precedenti la sua espressa decorrenza, fissata al 1° luglio 2013. La norma, che introduce una deroga eccezionale ai presupposti tipici dell’esenzione per l’abitazione principale, non è suscettibile di applicazione retroattiva, né è applicabile all’ICI, tributo diverso dall’IMU. Non sussiste, inoltre, alcuna illegittimità costituzionale delle disposizioni per violazione degli artt. 2, 3 e 97 Cost., poiché nessuna norma di rango costituzionale impone l’estensione retroattiva di un’agevolazione fiscale per la quale il legislatore ha stabilito un dies a quo determinato.
Il Fatto
Un contribuente, appartenente all’arma dei Carabinieri e quindi con obbligo di residenza nell’alloggio di servizio, impugnava gli avvisi di accertamento emessi dal Comune per omesso pagamento dell’ICI relativa agli anni d’imposta 2010 e 2011 su un immobile sito nel comune. La Commissione Tributaria Regionale, in riforma della decisione di prime cure, accoglieva l’appello del contribuente, riconoscendogli il diritto all’esenzione in applicazione dell’art. 2, comma 5, d.l. n. 102/2013 e dell’art. 1, comma 707, legge n. 147/2013.
Il Comune ricorreva per cassazione, censurando la sentenza per violazione di legge, deducendo che il giudice di appello aveva illegittimamente applicato retroattivamente una norma relativa all’IMU, operante per espressa previsione normativa solo dal 1° luglio 2013, e comunque non applicabile all’ICI per le annualità pregresse.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondata la censura del Comune. Esaminando il tenore letterale dell’art. 2, comma 5, d.l. n. 102/2013, la Corte ha rilevato come l’esenzione per il personale delle forze armate e di polizia sia stata introdotta con una tassativa decorrenza, applicabile “per l’anno 2013” a partire dal 1° luglio dello stesso anno. Si tratta di una deroga eccezionale ai presupposti tipici dell’esenzione per l’abitazione principale, giustificata dalla mobilità connaturata alle funzioni svolte da tali categorie di dipendenti.
La Corte ha quindi escluso che la norma possa essere interpretata nel senso di consentirne l’applicazione per gli anni d’imposta precedenti alla sua entrata in vigore, quale era l’ICI per il 2010 e il 2011. La natura derogatoria della disciplina e la sua espressa decorrenza impediscono qualsiasi operazione di estensione retroattiva del beneficio fiscale, essendo irrilevante l’appartenenza del contribuente alle categorie agevolate negli anni precedenti.
Con riferimento alla questione di legittimità costituzionale, la Corte l’ha ritenuta non fondata, richiamando i principi di ragionevolezza e proporzionalità di cui all’art. 3 Cost. La discrezionalità del legislatore nell’individuazione delle fattispecie derogatorie e nella fissazione del dies a quo di un trattamento più favorevole non può essere sindacata, in assenza di una norma costituzionale che imponga un’applicazione retroattiva di un’agevolazione fiscale.
In applicazione di tali principi, la sentenza impugnata è stata cassata perché aveva erroneamente riconosciuto l’esenzione per le annualità 2010-2011. Non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la Corte, decidendo nel merito, ha rigettato l’originario ricorso del contribuente, condannandolo alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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