Obblighi doganali e voluntary disclosure non escludono il contrabbando (Cass. civ. Sez. 5 n. 21294 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La fattispecie di contrabbando doganale è integrata dalla mancata presentazione della dichiarazione alla dogana e dalla mancata dimostrazione, da parte del contribuente, della legittima provenienza dei beni, ancorché gli stessi derivino da compendio ereditario e siano stati oggetto di voluntary disclosure. La procedura di emersione e rientro dei capitali detenuti all’estero non esime il soggetto dall’obbligo di dichiarare i beni in dogana, né preclude l’irrogazione delle sanzioni tributarie e la confisca della merce, atteso che il pagamento reso in sede di voluntary disclosure non è sicuramente integrale, sia sotto il profilo dei dazi (non essendosi realizzati i presupposti del cosiddetto riscatto doganale), sia sotto il profilo dell’IVA all’importazione (non essendo state versate le sanzioni).
Il Fatto
A seguito di un controllo alla frontiera, venivano sequestrati al contribuente tre gioielli, ritenuti oggetto di contrabbando, con conseguente irrogazione della sanzione e confisca della merce. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado confermava la decisione, evidenziando la mancata dichiarazione spontanea dei beni e la non esimente della voluntary disclosure. Avverso la sentenza di appello, il contribuente proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la legittima provenienza dei gioielli, appartenenti al compendio ereditario della madre e facenti parte della procedura di emersione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente escluso l’incidenza dell’art. 17 del d.lgs. n. 81/2025 e delle nuove soglie di punibilità, atteso che gli importi contestati non superavano la soglia previgente e che, comunque, le nuove previsioni si applicano solo dalla data di entrata in vigore del decreto. Ciò che rileva in sede tributaria è l’applicabilità delle sanzioni amministrative e della confisca secondo le norme previgenti, come chiarito dalla Corte costituzionale.
Quanto alla dedotta esclusione della fattispecie di contrabbando per la legittima provenienza dei beni, la Corte ha rilevato che non era in contestazione la provenienza dei gioielli da uno Stato esterno al territorio doganale. La loro introduzione nella UE implica l’obbligo del pagamento dei diritti di confine e dell’IVA all’importazione, previa dichiarazione alla dogana, anche per i beni personali. Il giudice di appello aveva accertato, con valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità, che il contribuente aveva omesso la dichiarazione ed era rimasto inadempiente alla prova della legittima provenienza.
La Corte ha quindi integrata la fattispecie di contrabbando, con conseguente obbligo del pagamento delle sanzioni ex artt. 282 e 295-bis del TULD e la comminatoria della confisca ex art. 301 del TULD. La confisca è stata confermata in quanto il pagamento effettuato in sede di voluntary disclosure non è integrale: non si sono realizzati i presupposti del cosiddetto riscatto doganale e non sono state versate le sanzioni relative all’IVA all’importazione.
I motivi concernenti la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 2700 cod. civ. sono stati dichiarati in parte infondati e in parte inammissibili, mirando a una surrettizia rivalutazione del merito. Infine, è stato rigettato il motivo relativo all’art. 112 cod. proc. civ., atteso che il giudice di appello ha preso in considerazione la questione della legittima provenienza, sia pure ritenendola irrilevante rispetto alla violazione degli obblighi dichiarativi.
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Nota della Redazione
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