La rendita catastale è sempre emendabile quando la situazione ab origine dichiarata non è veritiera (Cass. civ. Sez. 5 n. 12212 del 01.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’atto con cui l’amministrazione finanziaria rigetta la richiesta di variazione della rendita catastale proposta dal contribuente costituisce atto relativo alle operazioni catastali di classamento, impugnabile dinanzi al giudice tributario ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 546/1992. Al contribuente deve essere riconosciuta la facoltà di chiedere, senza alcun limite temporale, la modifica della rendita proposta con la procedura DOCFA quando la situazione di fatto o di diritto ab origine denunciata non sia veritiera, atteso che gli atti catastali hanno natura ricognitiva e la rendita non è mai definitiva, avendo efficacia pluriennale che esclude in radice qualsivoglia ipotesi di irrevocabilità. Ne consegue che l’amministrazione non può opporre al contribuente la definitività dell’accatastamento per sottrarsi alla rettifica della rendita erroneamente determinata.
Il Fatto
La società contribuente, proprietaria di un immobile adibito ad albergo e censito in categoria D2, accertava che la rendita catastale era stata determinata applicando un saggio di fruttuosità del 3% anziché del 2% previsto per legge per tale categoria di immobili. Presentava quindi una pratica DOCFA con causale di variazione per correggere il saggio, ma l’ufficio la respingeva invitando la società a utilizzare lo strumento dell’autotutela o il ricorso alla commissione tributaria.
L’istanza di autotutela successivamente presentata veniva a sua volta rigettata. I ricorsi avverso entrambi i dinieghi erano dichiarati inammissibili dalla CTP, con conferma in appello da parte della CTR, la quale escludeva che la procedura DOCFA potesse essere utilizzata per rettificare la rendita in assenza di variazioni dello stato di fatto dell’immobile, rilevando che l’accatastamento era divenuto definitivo.
La Motivazione della Corte
La Corte, disatteso il motivo concernente la motivazione apparente, ha accolto i motivi sostanziali rilevando che l’Agenzia delle Entrate non dispone di alcun potere discrezionale nella individuazione del saggio di interesse da applicare al capitale fondiario di cui all’art. 29 del d.P.R. n. 1142/1949, dovendo essere determinato, anche per i gruppi D ed E, in misura fissa e inversa rispetto ai moltiplicatori previsti dal d.m. 14 dicembre 1991. La misura del 2% risulta peraltro recepita nella circolare dell’Agenzia del territorio n. 6/2012, normativizzata dall’art. 1, comma 244, della legge n. 190/2014.
Quanto alla qualificazione degli atti impugnati, la Corte ha chiarito che i provvedimenti di diniego della variazione concernono un’operazione di classamento catastale e sono quindi impugnabili dinanzi al giudice tributario, trattandosi di atti idonei a produrre effetti giuridici negativi in capo al contribuente. Richiamata la consolidata giurisprudenza di legittimità, ha ribadito che il termine di dodici mesi per la determinazione della rendita definitiva di cui all’art. 1 del d.m. n. 701/1994 non ha natura perentoria, ma meramente ordinatoria.
La rendita catastale non ha efficacia costitutiva di obbligazioni fiscali ma solo efficacia riflessa e pluriennale, sicché deve riconoscersi al contribuente la facoltà di correggere la dichiarazione ab origine inesatta, ripristinando l’esatto valore secondo il reddito effettivamente retraibile. La non emendabilità delle dichiarazioni inesatte cristallizzerebbe un’imposizione falsata nei presupposti, in contrasto con il principio della capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost. e con il principio di collaborazione e buona fede di cui all’art. 10 della legge n. 212/2000.
La Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., ha accolto i ricorsi originari della società contribuente, condannando l’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese dell’intero giudizio.
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Nota della Redazione
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