Procura AdER ad avvocato del libero foro: controricorso inammissibile in Cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 14815 del 02.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità la difesa e la rappresentanza in giudizio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione sono affidate all’Avvocatura dello Stato in forza della base convenzionale, salve le ipotesi di conflitto, di indisponibilità dell’Avvocatura erariale o di apposita, motivata delibera dell’Agenzia ai sensi dell’art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933. La convenzione esime l’Agenzia dal ricorso alla difesa erariale solo per i giudizi innanzi alle commissioni tributarie, non per quello di cassazione. In difetto dei presupposti di deroga la procura conferita a un avvocato del libero foro è invalida e il ricorso o il controricorso è inammissibile. Il ricorso notificato e non depositato nel termine è improcedibile ai sensi dell’art. 369, primo comma, cod. proc. civ..

Il Fatto

Il contribuente impugnava sessantacinque intimazioni di pagamento, per un importo complessivo di oltre un milione di euro, relative a crediti di natura erariale. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Sicilia – Sezione distaccata di Catania – respingeva l’appello con sentenza depositata il 25 marzo 2022 e non notificata.

Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione, notificato il 25 ottobre 2022 e articolato in tre motivi. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione resisteva con controricorso, depositato a mezzo di un avvocato del libero foro. Il ricorso non risultava poi depositato nella cancelleria della Corte.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che il ricorso in oggetto non è stato depositato. Ne deriva la declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 369, primo comma, cod. proc. civ., con conseguente impossibilità di esaminare i motivi.

Il collegio passa poi al controricorso dell’Agenzia, avanzato con il ministero di un avvocato del libero foro. La questione giuridica attiene alla validità della procura conferita dall’Agente della riscossione per il giudizio di legittimità. Il riferimento normativo e convenzionale è il Protocollo 22 giugno 2017 tra l’Agenzia delle Entrate e Riscossione e l’Avvocatura Generale dello Stato, che affida convenzionalmente a quest’ultima il patrocinio davanti alla Corte di cassazione.

Da tale base convenzionale discende che l’Agenzia può ricorrere a un difensore diverso dall’Avvocatura solo in presenza di specifici presupposti: il conflitto, la dichiarazione di indisponibilità dell’Avvocatura ad assumere il patrocinio, oppure l’apposita e motivata delibera prevista dall’art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933. La Corte richiama sul punto Cass. n. 26531/2020, Cass. n. 1806/2024, Cass. n. 31241/2019, nonché la disposizione di interpretazione autentica dell’art. 1 d.l. n. 193 del 2016 e l’art. 4-nonies d.l. n. 34/2019.

Il principio è ribadito nella sua portata più ampia: solo quando la convenzione non riservi all’Avvocatura erariale la difesa non è richiesta alcuna delibera o formalità per il patrocinio di avvocati del libero foro. Nel contenzioso tributario la convenzione esime l’Agenzia dal ricorso alla difesa erariale esclusivamente per i giudizi innanzi alle commissioni tributarie, mentre lo prevede espressamente per il giudizio di legittimità. Il collegio richiama Cass., Sez. T, n. 28199/2024 e Cass., Sez. L, n. 6931/2023.

Nella specie non vi è traccia, né in atti né nella procura, dei presupposti di deroga e in particolare della delibera o della comunicazione di indisponibilità dell’Avvocatura. Da qui l’invalidità della procura e la conseguente inammissibilità del controricorso. Non si liquida le spese. La Corte dà infine atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, richiamando Cass., S.U., n. 20621/2023.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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