Inammissibile il ricorso che non impugna la ratio autonoma della sentenza (Cass. civ. Sez. V n. 14814 del 02.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Quando la sentenza impugnata sia sorretta da una pluralità di ragioni distinte ed autonome, ciascuna giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre. Divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, il vizio dedotto non può in nessun caso produrre l’annullamento della sentenza. Il rilievo opera anche quando la ragione ulteriore sia introdotta con formula accessoria, restando comunque idonea a fondare autonomamente la statuizione.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava ad alcuni contribuenti l’avviso di rettifica e liquidazione del valore dichiarato in un atto di compravendita di terreno edificabile, ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, con richiesta di maggior somma e sanzioni. Analogo avviso era notificato al venditore. I contribuenti proponevano separati ricorsi, riuniti e accolti in primo grado con annullamento dell’atto. La Commissione tributaria regionale respingeva l’appello dell’Ufficio, ritenendo l’atto non sufficientemente motivato quanto alla comparazione degli immobili.
Avverso la sentenza di gravame l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui i contribuenti resistevano con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i motivi, incentrati sulla motivazione apparente e sull’omessa pronuncia della CTR in ordine alle prove prodotte e alla natura dell’atto di comparazione. Il nodo decisivo non è però il merito delle singole censure, bensì la struttura della motivazione impugnata.
La sentenza di appello, osserva la Corte, non si fonda su un solo argomento. Accanto al rilievo sulla insufficienza motivazionale dell’atto, essa fa leva su una seconda e autonoma ragione: la riconosciuta prova della non assimilabilità degli immobili posti a confronto. La CTR ha richiamato la diversa ubicazione dei terreni, la differente destinazione urbanistica e la perizia giurata di stima prodotta dai contribuenti, elementi che attestano le effettive differenze tra gli immobili.
Su questa base la Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui, in presenza di una pluralità di ragioni distinte e autonome, ciascuna idonea a sorreggere la decisione, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre. La ragione ulteriore, introdotta con formula accessoria, è definitiva ed intangibile, con conseguente passaggio in giudicato della statuizione che su di essa si fonda.
Poiché nessuna delle censure investe quella ratio autonoma, il ricorso è inammissibile. Le spese di legittimità seguono la soccombenza. Non vi è luogo a pronuncia sul raddoppio del contributo unificato, poiché l’obbligo previsto dall’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 non riguarda le Amministrazioni dello Stato, istituzionalmente esonerate dal materiale versamento mediante il meccanismo della prenotazione a debito.
Nota della Redazione
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