Ricorso tributario inammissibile per commistione di motivi e difetto di autosufficienza (Cass. civ. Sez. V n. 14830 del 03.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi sovrappongono mezzi d’impugnazione eterogenei, facendo valere la medesima questione sotto i profili incompatibili della violazione di norme di diritto e del vizio di motivazione, non essendo consentita tale commistione. La censura deve inoltre rispettare l’onere di autosufficienza, riportando negli esatti termini gli atti processuali e difensivi necessari a comprenderne il contenuto, senza rinvio ad allegati esterni al ricorso. Tale rigoroso criterio di specificità resta fermo anche dopo la sentenza della Corte EDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi e altri c/Italia), che non esonera il ricorrente dal modulare le doglianze secondo sinteticità e chiarezza, trascrivendo gli atti nella parte d’interesse.
Il Fatto
La controversia ha origine dall’impugnazione di un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA relativo all’anno 2007, con il quale l’Ufficio aveva rideterminato i maggiori ricavi ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973, applicando all’intero costo del venduto una percentuale media di ricarico di settore.
Il giudice di primo grado aveva aderito alla ricostruzione dell’Ufficio. La Commissione tributaria regionale accoglieva parzialmente l’appello del contribuente, riducendo la percentuale di ricarico al 50% e rideterminando il reddito d’impresa, sull’argomento della marginalità dell’attività e delle risultanze di una mediazione tributaria relativa all’anno successivo. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i quattro motivi per connessione e li dichiara tutti inammissibili sotto molteplici profili. Il primo rilievo riguarda la struttura delle censure, costruite mediante sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei: i ricorrenti richiamano le diverse ipotesi dell’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ. senza rispettarne la reciproca incompatibilità. Il profilo della violazione di diritto presuppone accertati gli elementi del fatto; il vizio di motivazione e l’omesso esame di fatto decisivo mirano invece a rimetterli in discussione.
Il Collegio richiama Cass. n. 24901 del 2019 e Cass. n. 26874 del 2018 e osserva che neppure l’orientamento meno rigoroso (che ammette il motivo frutto di mescolanza) giova al ricorrente, poiché manca comunque una trattazione specifica e distinta delle doglianze normative e dei profili fattuali.
Un secondo profilo di inammissibilità attiene al difetto di autosufficienza e specificità: il ricorso non riporta il contenuto dell’avviso impugnato né gli atti difensivi e processuali necessari a comprenderne le censure. La Corte ricorda che, anche dopo la Corte EDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi e altri c/Italia), il motivo deve essere modulato secondo criteri di sinteticità e chiarezza, mediante trascrizione essenziale degli atti nella parte d’interesse, così da contemperare la funzione nomofilattica con il diritto di accesso a un organo giudiziario. Le Sezioni Unite n. 8550 del 2022 hanno confermato che la Corte, leggendo il ricorso nella sua globalità, deve poter comprendere l’oggetto della controversia senza riferirsi a elementi esterni, quali gli allegati al ricorso.
I motivi sono inoltre inammissibili perché denunciano solo apparentemente una violazione di norme di legge, mirando in realtà alla rivalutazione dei fatti, con surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un non consentito terzo grado di merito. Quanto al vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, la censura esula dal perimetro delineato da Cass., Sez. U., n. 8053 del 2014, poiché non concerne l’omesso esame di un fatto storico decisivo ma, al più, l’omessa valutazione di deduzioni difensive.
Infine, quanto all’omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ., il ricorrente richiama solo i motivi di appello e non dimostra la rituale deduzione delle censure nel ricorso introduttivo. La Corte ribadisce il principio di diritto secondo cui la deduzione di tale vizio postula che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabile e ritualmente formulata e che tali istanze siano puntualmente riportate nei loro esatti termini. In mancanza della comprovata deduzione fin dal ricorso introduttivo, nessuna omessa pronuncia può essere addebitata al giudice di appello, stante il sistema di preclusioni del processo tributario ex art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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