Raddoppio termini a carico del socio di società a ristretta base (Cass. civ. Sez. V n. 14989 del 04.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di società a ristretta base sociale, l’accertamento dei maggiori redditi in capo alla società costituisce il presupposto logico-giuridico dell’accertamento in capo al socio, in forza della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili. Da tale nesso consegue l’applicabilità del raddoppio dei termini di cui all’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973 anche nei confronti del singolo socio, senza che rilevi l’effettiva presentazione della denuncia penale o l’inizio dell’azione penale. La correzione del dispositivo ex art. 288 cod. proc. civ. non sana l’assoluta carenza di motivazione, né esclude la configurabilità dell’omessa pronuncia su uno degli appelli riuniti. L’appello tributario ha carattere devolutivo pieno e, ai fini dell’ammissibilità, è sufficiente la riproposizione delle questioni di primo grado.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto due avvisi di accertamento relativi all’anno di imposta 2003. Il primo dispone il recupero di IRPEG, IVA e IRAP dovute da una società a ristretta base, con notifica ai due soci. Il secondo accerta l’IRPEF sugli utili extracontabili imputati al socio titolare del 99% della quota sociale.

I contribuenti impugnano separatamente i due atti. La Commissione tributaria provinciale accoglie entrambi i ricorsi, dichiarando l’Amministrazione finanziaria decaduta dal potere impositivo per mancata prova dei presupposti del raddoppio dei termini. La Commissione tributaria regionale, riuniti gli appelli dell’Ufficio, rigetta solo quello relativo alla posizione del socio, omettendo di pronunciarsi sull’appello concernente la società. Di qui il ricorso dell’Agenzia delle entrate per cassazione e il ricorso incidentale del socio.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo del ricorso principale è ritenuto ammissibile e fondato sotto il profilo della assoluta carenza di motivazione. Dall’intestazione della sentenza impugnata emerge che la decisione era stata emessa sui due appelli riuniti. La motivazione, tuttavia, si riferisce esclusivamente alla posizione del socio, omettendo del tutto di esaminare i motivi di impugnazione proposti avverso la sentenza relativa alla società.

La Corte respinge l’assunto secondo cui si tratterebbe di un semplice errore materiale, corretto dalla Commissione regionale con ordinanza ai sensi dell’art. 288 cod. proc. civ.. Osserva che il giudizio di impugnazione e il procedimento di correzione non si condizionano reciprocamente: né l’impugnazione rende inammissibile l’istanza di correzione, né l’ordinanza incide sull’ammissibilità del gravame. Nella specie, la mera correzione del dispositivo non vale comunque a emendare la mancanza assoluta di motivazione e il vizio di omessa pronuncia.

Il secondo motivo è parimenti fondato. La Corte richiama la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, che rende l’accertamento a carico della società presupposto logico-giuridico di quello a carico dei soci. Da tale nesso deriva l’applicabilità del raddoppio dei termini anche nei confronti del singolo socio. Il principio è sostenuto da Cass. n. 20043 del 7 ottobre 2015 e da Cass. n. 18451 del 30 giugno 2021. La Commissione regionale non si è conformata a tale orientamento.

Il ricorso incidentale è invece rigettato. L’appello tributario ha carattere devolutivo pieno: non è limitato al controllo di vizi specifici, ma volto al riesame della causa nel merito. Ai fini dell’ammissibilità è sufficiente la riproposizione delle questioni prospettate in primo grado. L’indicazione dei motivi specifici ex art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 non richiede una rigorosa enunciazione delle ragioni, essendo sufficiente un’esposizione chiara e univoca della domanda e della doglianza.

In conclusione, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio-Roma, in diversa composizione, perché proceda al riesame e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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