Ricorso per cassazione inammissibile per esposizione sommaria dei fatti carente (Cass. civ. Sez. III n. 14981 del 04.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che ometta di esporre, sia pure in forma sommaria, i fatti sostanziali e processuali della controversia è inammissibile ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa non risponde a un’esigenza di mero formalismo, ma è funzionale a consentire alla Corte di conoscere dall’atto, senza attingerli aliunde, gli elementi indispensabili per la cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti. Il ricorrente deve indicare in modo chiaro e sintetico le reciproche pretese, le eccezioni, le difese, il contenuto della decisione impugnata e le argomentazioni su cui essa si fonda. Il ricorso incidentale proposto tardivamente, ai sensi dell’art. 334, comma 2, cod. proc. civ., è inefficace quando il ricorso principale sia inammissibile.
Il Fatto
Il Tribunale di Chieti, Sezione distaccata di Ortona, ingiunse al conduttore il pagamento di canoni di locazione non corrisposti nel periodo novembre 2017 – luglio 2018. Il conduttore propose opposizione al decreto ingiuntivo, deducendo di aver riconsegnato le chiavi nel febbraio 2018 per esercitare il recesso senza preavviso, a causa di infiltrazioni d’acqua e dello stato dell’immobile, e chiese accertarsi la risoluzione del contratto per inadempimento del locatore, oltre al ristoro dei danni.
Il Tribunale rigettò l’opposizione, ritenendo il recesso esercitato per gravi motivi, e respinse la domanda di risoluzione perché tardivamente proposta. La Corte d’appello dell’Aquila, con sentenza del 7.10.2021, rigettò l’appello, ritenendo giustificato il recesso anticipato del conduttore in ragione dell’accertata insalubrità dell’immobile, ma confermando la debenza dei canoni per il periodo indicato. Avverso tale sentenza il conduttore ha proposto ricorso per cassazione, resistito dal locatore con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina con priorità il ricorso principale, che lamentava la violazione dell’art. 27 della legge n. 392/1978 e degli artt. 1578 e 1581 cod. civ., per aver il giudice d’appello ravvisato i gravi motivi del recesso anticipato in difetto dei presupposti richiesti. Il motivo è tuttavia dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Il ricorrente principale ha omesso di precisare adeguatamente il contenuto del decisum di primo grado, specialmente con riguardo alle domande proposte dalle parti e, in particolare, alla domanda di risoluzione per inadempimento, di cui non si conoscono nemmeno i fatti costitutivi. Ha inoltre omesso di descrivere il contenuto dell’atto di appello. In tali condizioni lo scrutinio del motivo risulta impossibile, non emergendo una chiara percezione della materia del contendere.
La Corte richiama la giurisprudenza consolidata di legittimità secondo cui il disposto dell’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. non risponde a un’esigenza di mero formalismo, ma serve a consentire alla Suprema Corte di conoscere dall’atto, senza attingerli aliunde, gli elementi per una precisa cognizione dell’oggetto della controversia e delle posizioni delle parti, richiamando Cass. n. 1352/2023.
Quanto al ricorso incidentale, con cui il locatore lamentava la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’omessa pronuncia sull’eccezione di giudicato interno, la Corte lo dichiara inefficace ai sensi dell’art. 334, comma 2, cod. proc. civ., stante l’inammissibilità del ricorso principale, essendo l’impugnazione del locatore tardiva in relazione al termine breve.
In definitiva il ricorso principale è inammissibile e quello incidentale inefficace, con condanna del ricorrente principale alle spese e distrazione in favore dei procuratori antistatari. La Corte dà atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, sussistendo i presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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