Medici specializzandi: borse di studio non indicizzate né adeguate al triennio (Cass. civ. Sez. III n. 14975 del 04.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le direttive n. 75/362/CEE, n. 75/363/CEE e n. 82/76/CEE, che prescrivono per i medici specializzandi un’adeguata remunerazione, sono state attuate dallo Stato italiano con l’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, mediante il riconoscimento di una borsa di studio annua. La successiva direttiva n. 93/16/CE ha natura meramente compilativa e priva di portata innovativa quanto alla misura dei compensi. L’importo delle borse di studio dei medici iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1992/1993 al 2005/2006 non è soggetto né all’incremento in relazione alla variazione del costo della vita, né all’adeguamento triennale previsto dall’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 257 del 1991, per effetto del blocco disposto, con effetti convergenti e senza soluzione di continuità, dalla normativa succedutasi dal 1992 al 2002.

Il Fatto

I ricorrenti, tutti medici titolari di diplomi di specializzazione conseguiti tra il 1995 e il 2005, avevano percepito gli emolumenti di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991. Hanno convenuto in giudizio lo Stato italiano, il Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Università degli Studi di Palermo, chiedendo l’accertamento del diritto a percepire l’adeguata remunerazione prevista dalla direttiva 93/16/CE in luogo del compenso del d.lgs. n. 257/1991, con condanna al pagamento delle differenze retributive. In subordine hanno domandato il risarcimento del danno per la tardiva trasposizione delle direttive comunitarie e la rivalutazione della borsa di studio con indicizzazione annuale e adeguamento triennale.

Il Tribunale di Palermo ha rigettato le domande, reputando la pretesa di indicizzazione priva di sostegno normativo e quella di rideterminazione triennale ormai prescritta. La Corte d’appello ha confermato il rigetto per infondatezza di tutte le domande. I medici hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso improcedibile per violazione del termine di cui all’art. 369, primo comma, cod. proc. civ.: notificato il 19 aprile 2022, il ricorso avrebbe dovuto essere depositato entro il 9 maggio successivo, mentre risulta spedito il 10 maggio 2022.

Superata l’assorbente ragione di improcedibilità, la Corte esamina il merito e conferma l’orientamento consolidato. La direttiva n. 93/16/CE, come risulta dal primo Considerando, non ha portata innovativa, limitandosi a codificare in un testo unico le tre direttive precedenti. Il termine “adeguata remunerazione” compare per la prima volta nell’Allegato alla direttiva n. 82/76/CEE e si ritrova senza modifiche nell’Allegato I alla direttiva n. 93/16/CE. Lo Stato italiano aveva adempiuto al proprio obbligo già con l’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, poiché la normativa europea non contiene alcuna definizione di remunerazione adeguata, la cui soglia spetta agli Stati membri fissare nell’esercizio della propria discrezionalità, con il limite delle esigenze di contenimento della spesa pubblica.

Il d.lgs. n. 368 del 1999, di recepimento della direttiva 93/16/CE, è intervenuto in un ambito di piena discrezionalità legislativa. Il differimento della sua applicazione all’anno accademico 2006-2007, disposto dall’art. 46, comma 2, non ha determinato alcun tardivo recepimento del diritto comunitario, né ha violato l’art. 3 della Costituzione sotto il profilo della ragionevolezza, trattandosi di normativa di favore che il legislatore può far entrare in vigore quando lo reputi opportuno.

Quanto alle pretese di indicizzazione e adeguamento triennale, la Corte richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 20006 del 19.07.2024: l’importo delle borse di studio per gli anni accademici dal 1992/1993 al 2005/2006 non è soggetto a incremento per variazione del costo della vita, né all’adeguamento triennale, per effetto del blocco previsto dall’art. 7, comma 5, d.l. n. 384 del 1992, convertito nella l. n. 438 del 1992, dall’art. 1, comma 33, l. n. 549 del 1995, dall’art. 3, comma 36, l. n. 537 del 1993, dall’art. 1, comma 66, l. n. 662 del 1996, dall’art. 32, comma 12, l. n. 449 del 1997, dall’art. 22 l. n. 488 del 1999 e dall’art. 36 l. n. 289 del 2002.

Il terzo motivo è inammissibile perché predica un giudicato interno senza riprodurre la motivazione della sentenza di primo grado che ne rivelerebbe l’oggetto; il giudice di primo grado, accogliendo l’eccezione di prescrizione, non aveva emesso alcuna statuizione sul merito in senso proprio. Il quarto motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 cod. proc. civ., in continuità con l’orientamento delle sezioni semplici e delle Sezioni Unite. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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