Accertamento bancario: allegazione e prova restano piani distinti (Cass. civ. Sez. V n. 15021 del 04.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi fondato su verifiche di conti correnti bancari, la motivazione dell’avviso, presidiata dall’art. 7 della legge n. 212 del 2000, assolve alla funzione di delimitare l’ambito delle contestazioni proponibili dall’Ufficio e di porre il contribuente in grado di conoscere l’an e il quantum della pretesa; la prova della pretesa stessa attiene invece al diverso piano del fondamento sostanziale e del suo accertamento in giudizio. Il giudice di merito che sovrappone il profilo della prova a quello dell’allegazione viola le regole sul riparto dell’onere probatorio. Soddisfatto l’onere dell’Amministrazione mediante i dati risultanti dai conti, ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e art. 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, l’onere si inverte: il contribuente deve offrire una prova non generica ma analitica dell’estraneità di ogni operazione a fatti imponibili.

Il Fatto

All’esito di un controllo sulla posizione di una ditta, l’Ufficio notificava un invito a giustificare i movimenti finanziari in entrata e in uscita riferiti a sedici conti correnti presso cinque istituti bancari. Seguivano due avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2008 e 2009, con contestazione di maggiori ricavi non dichiarati calcolati sui versamenti e sui prelievi non giustificati.

Il contribuente impugnava gli atti davanti alla Commissione tributaria provinciale, che riuniva i ricorsi e li accoglieva, annullando i provvedimenti per la mancata precisazione dei conti esaminati, dell’identificazione dei rapporti intrattenuti con ciascun istituto, del numero e dell’intestazione del correntista e dell’elenco dettagliato dei movimenti, con lesione del diritto di difesa. La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello dell’Ufficio. L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione con due motivi; il contribuente resisteva con controricorso e ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 7 della legge n. 212 del 2000, 42 del d.P.R. n. 600 del 1972 e 56 del d.P.R. n. 633 del 1972. La Corte lo ritiene fondato, richiamando il consolidato orientamento secondo cui la motivazione dell’avviso delimita le contestazioni e assicura la difesa, mentre la prova della pretesa si colloca sul piano sostanziale e del suo accertamento in giudizio (Cass., Sez. Trib., n. 25321 del 2024).

Nel caso concreto l’Amministrazione aveva consegnato alla parte il file relativo a tutte le operazioni, con l’indicazione del nome della banca e della partita IVA, dati già in precedenza trasmessi. Gli avvisi includevano gli elenchi restituiti dal contribuente con la colonna delle giustificazioni compilata, come lo stesso controricorrente riconosce. Nel contraddittorio procedimentale, scandito da numerosi incontri, erano state consegnate oltre mille pagine di movimenti e il contribuente aveva depositato giustificazioni e richiesto agli istituti le copie degli assegni.

La Corte conclude che il giudice d’appello ha sovrapposto il profilo della prova a quello dell’allegazione. Il vizio di motivazione pertanto non sussiste. Irrilevanti restano le considerazioni della consulenza tecnica d’ufficio richiamate in sentenza, secondo cui l’accertamento era carente nei riferimenti probatori.

Il secondo motivo, parimenti fondato, riguarda il riparto dell’onere probatorio. La Corte ricorda che, negli accertamenti fondati sulle verifiche dei conti correnti, l’onere dell’Amministrazione è soddisfatto attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti, con conseguente inversione a carico del contribuente, tenuto a una prova non generica ma analitica della riferibilità di ogni versamento a operazioni non imponibili (Cass., Sez. V, n. 2928 del 2024; Cass., Sez. V, n. 15857 del 2016). La presunzione legale relativa dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 si ricollega anche al principio di vicinanza della prova, connaturato all’art. 2697 cod. civ. (Cass., Sez. V, n. 26014 del 2024).

In tema di IVA, grava sul contribuente l’onere di superare la presunzione dell’art. 51 del d.P.R. n. 633 del 1972, con verifica rigorosa del giudice su ogni singola movimentazione (Cass., Sez. V, n. 11696 del 2021). La Commissione tributaria regionale ha posto a carico dell’Amministrazione un onere che non le spettava. La sentenza è cassata con rinvio, assorbito il ricorso incidentale sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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