Notifica a mezzo postale degli accertamenti: la consegna a persona diversa non richiede relata nè raccomandata informativa (Cass. civ. Sez. 5 n. 12463 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notifica degli atti impositivi può essere eseguita alternativamente nelle forme del codice di rito, ex art. 60 d.P.R. n. 600/1973, o direttamente a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 14 legge n. 890/1982. In quest’ultima ipotesi, la notifica è disciplinata dalle regole del servizio postale ordinario e non richiede la redazione di alcuna relata, né di annotazioni specifiche sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui il plico è stato consegnato. L’attestazione dell’agente postale circa la consegna a un addetto alla casa o alla ricezione integra una presunzione relativa, superabile solo con prova contraria, ex art. 1335 c.c. L’invio della raccomandata informativa semplice, previsto dall’art. 60, primo comma, lett. b-bis), d.P.R. n. 600/1973, costituisce adempimento essenziale solo per le notifiche eseguite dai messi comunali o speciali autorizzati, non per quelle effettuate a mezzo postale.
Il Fatto
Il contribuente impugnava un’intimazione di pagamento e una comunicazione di presa in carico dell’agente della riscossione, consequenziali ad altrettanti avvisi di accertamento per gli anni 2007 e 2008, eccependo la nullità delle notifiche degli atti prodromici. La CTP accoglieva i ricorsi riuniti, ritenendo non provata la regolare notifica degli atti presupposti. La CTR della Campania, sezione staccata di Salerno, rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate, rilevando che nelle relate di notifica mancava il luogo di residenza del destinatario e la copia della comunicazione di avvenuta notifica (CAN), e che il collegamento tra relate e accertamenti era affidato a un numero apposto a mano.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione osserva come il giudice di appello abbia erroneamente applicato la disciplina della notifica degli atti impositivi. Nel caso di specie, gli avvisi di accertamento erano stati spediti a mezzo dell’ufficio postale ai sensi dell’art. 14 legge n. 890/1982, come risultante dalle copie degli atti in cui è apposto il timbro postale. Le regole del servizio postale ordinario operanti per le raccomandate non richiedono la redazione di una relata di notifica né l’invio della raccomandata informativa, che costituisce invece adempimento essenziale solo per le notifiche eseguite dai messi comunali o speciali.
La Corte precisa che la notifica a mezzo postale si perfeziona con la consegna del plico presso il domicilio fiscale del destinatario, presumendosi ex art. 1335 c.c. che l’atto pervenuto all’indirizzo sia stato ritualmente consegnato. L’attestazione dell’agente postale circa la consegna a persona diversa dal destinatario, quale un familiare o un addetto alla ricezione, integra una presunzione relativa superabile solo con prova contraria. Nel caso in esame il contribuente si era limitato a contestare genericamente la presenza dell’addetto, senza fornire alcuna prova idonea a superare la presunzione.
Quanto alla corrispondenza tra gli atti e le ricevute, i numeri di cronologico apposti sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate corrispondono ai numeri degli avvisi di accertamento, il che consente di presumere che le raccomandate fossero state inviate al domicilio fiscale del contribuente. La Corte richiama il principio per cui la qualità di persona di famiglia o addetta alla casa si presume sino a prova contraria dalle dichiarazioni recepite dall’ufficiale giudiziario nella relata di notifica.
Il primo motivo di ricorso è accolto. Il secondo motivo, relativo al vizio di motivazione, resta assorbito dall’accoglimento del primo. La Corte rileva che il giudice di merito aveva erroneamente esaminato il merito della pretesa tributaria solo in conseguenza della ritenuta nullità delle notifiche. Esclusivamente la presunta nullità delle notifiche avrebbe consentito al contribuente di contestare il merito della pretesa, ai sensi dell’art. 19, terzo comma, d.lgs. n. 546/1992, non avendo egli impugnato gli avvisi di accertamento.
Accertata la regolarità delle notifiche e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa viene decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente. Le spese sono compensate per i gradi di merito, mentre per il giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
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Nota della Redazione
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