L’impugnazione dell’avviso di accertamento nullo non è preclusa dalla mancata notifica (Cass. civ. Sez. 5 n. 17113 del 31.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione dell’avviso di accertamento eseguita a mezzo posta in caso di irreperibilità relativa del destinatario è nulla – e non inesistente – quando manchi la prova della ricezione della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. CAD), atteso che la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento di tale raccomandata informativa. L’invalidità della notifica dell’atto presupposto non determina l’inesistenza dell’atto quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza. Il contribuente può avvalersi della facoltà di cui all’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, impugnando cumulativamente l’atto consequenziale e quello presupposto; in tal caso, la nullità della notifica dell’atto presupposto non preclude l’esame del merito della pretesa tributaria.
Il Fatto
La Commissione tributaria provinciale di Potenza aveva accolto il ricorso del contribuente avverso una cartella di pagamento per IRPEF, IRAP e IVA, relativa all’anno d’imposta 2006. L’Agenzia delle entrate proponeva appello, sostenendo la legittimità della pretesa; la Commissione tributaria regionale della Basilicata rigettava il gravame, ritenendo inesistente la notificazione dell’avviso di accertamento presupposto, per la mancata prova della ricezione della raccomandata informativa da parte del destinatario. L’Agenzia ricorreva per cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, per non aver la CTR considerato che il contribuente aveva impugnato anche l’atto impositivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente chiarito che l’errore di qualificazione compiuto dalla CTR, che aveva fatto riferimento alla notifica a mezzo messo notificatore ex art. 140 cod. proc. civ. anziché alla notifica a mezzo posta, non ha sostanziale rilevanza. Le Sezioni Unite n. 10012 del 2021 hanno, infatti, equiparato le due forme di notifica in caso di irreperibilità relativa, richiedendo anche per la notifica a mezzo posta la prova del perfezionamento mediante la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata CAD. La conseguenza è che la mancanza di tale prova rende la notifica invalida.
Tuttavia, la Corte ha precisato che la notificazione non può essere qualificata inesistente, ma soltanto nulla, in quanto l’inesistenza costituisce categoria residuale. L’invalidità della notifica non incide, inoltre, sulla giuridica esistenza dell’atto impositivo, che è condizione di efficacia e non requisito di perfezionamento: quando il contribuente abbia avuto piena conoscenza dell’atto entro il termine di decadenza, come nel caso di specie mediante la notifica della cartella di pagamento, l’atto resta valido.
La Corte ha quindi richiamato il principio secondo cui l’invalidità della notifica di un atto presupposto comporta la nullità dell’atto consequenziale. Spetta però al contribuente la scelta, ex art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, di impugnare solo l’atto consequenziale, facendo valere il vizio derivante, oppure cumulativamente l’atto consequenziale e quello presupposto, per contestare nel merito la pretesa. Nel caso esaminato, risultava comprovato che il contribuente aveva impugnato anche l’avviso di accertamento; pertanto, la CTR non avrebbe potuto dichiarare precluso l’esame del merito.
La Corte ha, infine, rigettato il primo motivo di ricorso – non configurandosi l’omessa pronuncia – e accolto il secondo e il terzo, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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