Delega di firma senza nomina del delegato valida per l’avviso di accertamento (Cass. civ. Sez. 5 n. 16526 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario, il conferimento del potere di sottoscrizione dell’avviso di accertamento a soggetto diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42, primo comma, d.P.R. n. 600/1973 ha natura di delega di firma, e non di funzioni, realizzando un mero decentramento burocratico privo di rilevanza esterna: l’atto sottoscritto dal delegato rimane imputabile all’organo delegante. Ne consegue che il relativo provvedimento non richiede l’indicazione nominativa del delegato, potendo risultare anche da ordini di servizio che lo individuino mediante la sola qualifica rivestita, purché idonea a consentire la verifica ex post del potere di sottoscrizione. L’appartenenza del delegato alla carriera direttiva si presume, in difetto di prova contraria, ove l’apparato da cui l’atto promana non ne disconosca gli effetti.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento nei confronti di una società in accomandita semplice, rideterminando il reddito d’impresa dichiarato per l’anno 2007, e un distinto avviso nei confronti della socia, imputando per trasparenza il maggior reddito in proporzione alla quota di partecipazione, con conseguenti riprese a tassazione ai fini IRPEF. La società si era nel frattempo trasformata in s.r.l.
La socia impugnava l’avviso personale dinanzi alla CTP di Roma, che declinava la competenza in favore del giudice di Napoli. Riassunto il processo, la CTP accoglieva il ricorso e la CTR della Campania confermava la pronuncia, dichiarando nullo l’avviso per difetto di valida sottoscrizione. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi; la contribuente resisteva e depositava memoria con istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione agevolata.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende la richiesta di cessazione della materia del contendere ex art. 6 d.l. n. 119/2018: la definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti entro il 31 maggio 2019, mentre risultavano depositate solo quietanze di pagamenti effettuati tra il 2022 e il 2023, non chiaramente ricollegabili alla domanda di adesione.
Il primo motivo, con cui si deduceva l’omessa integrazione del contraddittorio per il configurabile litisconsorzio necessario tra società di persone e soci, è dichiarato inammissibile. La giurisprudenza consolidata ritiene sussistente il litisconsorzio in caso di rettifica del reddito di società di persone con imputazione per trasparenza ai soci, salvo che vengano fatte valere questioni personali. La ricorrente non aveva confutato l’affermazione della CTR secondo cui l’impugnazione si fondava su eccezioni personali, né rispettato l’onere di specifica indicazione richiesto dall’art. 366, primo comma, num. 6, c.p.c..
La Corte esamina con priorità il quarto motivo, applicando il principio della ragione più liquida. I giudici regionali avevano ritenuto invalida la delega di firma contenuta in un ordine di servizio perché priva dell’indicazione nominativa del funzionario delegato.
Tale soluzione non è corretta. L’orientamento ormai stabilizzato della Corte qualifica il conferimento del potere di sottoscrizione come delega di firma e non di funzioni: l’atto resta imputabile all’organo delegante, sicché non occorre l’indicazione nominativa del soggetto delegato, delle ragioni di servizio e della durata, come invece richiesto dall’art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001 per la delega di funzioni dirigenziali. La delega può risultare anche da ordini di servizio che individuino il soggetto mediante la qualifica rivestita, idonea a consentire la verifica ex post del potere. L’appartenenza del delegato alla carriera direttiva si presume, in assenza di prova contraria.
Il secondo e il terzo motivo restano assorbiti dall’accoglimento del quarto. La Corte cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.