Fideiussione e mutamento delle condizioni del debitore: onere di allegazione e prova (Cass. civ. Sez. I n. 15085 del 05.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di fideiussione, la liberazione del fideiussore per il mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore principale presuppone che il garante alleghi e provi che, al momento della concessione del nuovo credito, dette condizioni erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. Il giudice di merito valuta le istanze istruttorie e le prove; le censure che, dietro l’apparente deduzione di violazione di legge o di vizio di motivazione, mirano a una rivalutazione dei fatti storici sono inammissibili in Cassazione. Le memorie ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. non possono integrare i motivi del ricorso, ma solo illustrarli.
Il Fatto
Il ricorrente e la ricorrente, nella veste di fideiussori del debitore principale, avevano proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui era stato loro intimato il pagamento di somme consistenti. A fondamento dell’opposizione avevano invocato l’art. 1956 cod. civ., deducendo che la banca garantita, nel 2007, aveva concesso ulteriore credito al debitore principale nonostante il peggioramento delle sue condizioni patrimoniali.
Il Tribunale aveva respinto l’opposizione per mancata prova delle allegazioni. La Corte d’appello ha confermato il rigetto, rilevando l’assenza di allegazione e prova del peggioramento. I fideiussori hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i tre motivi, tutti incentrati sulla violazione dell’art. 1956 cod. civ., sull’art. 1175 cod. civ. e sull’art. 1375 cod. civ., oltre che sul vizio di motivazione.
Quanto al primo motivo, la Corte osserva che sotto la formale deduzione dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. i ricorrenti non denunciano alcun inadeguato governo delle norme di diritto, ma si limitano a censurare il merito della decisione. Manca il confronto con le plurime rationes decidendi poste a base della sentenza, prima fra tutte l’assenza di prova del peggioramento.
Il secondo motivo incorre nel medesimo vizio. I ricorrenti ripropongono profili di fatto e omettono di confrontarsi con le argomentazioni della Corte territoriale, che aveva rilevato come le prove offerte fossero inadeguate a supportare la domanda.
Il terzo motivo è inammissibile sotto due profili. Da un lato, la decisione d’appello non si era distaccata dal ragionamento del giudice di primo grado, con conseguente applicazione dell’art. 348-ter cod. proc. civ. Dall’altro, le censure esorbitano dall’ambito dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., riferito a un preciso accadimento storico-naturalistico e non a questioni o argomentazioni.
La Corte ribadisce che il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di merito. Le memorie ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., con cui si deducevano nuove eccezioni, sono inammissibili perché non possono integrare i motivi. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e rilievo dei presupposti per il contributo unificato.
Nota della Redazione
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