Fideiussione, derogabile per fatti concludenti la decadenza ex art. 1957 cod. civ. (Cass. civ. Sez. III n. 9674 del 13.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall’art. 1957 cod. civ., non tutela interessi di ordine pubblico e può essere derogata dalle parti anche in via implicita, mediante comportamenti concludenti. La clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta” non è di per sé incompatibile con l’applicazione dell’art. 1957 cod. civ., né è sufficiente a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia. Spetta al giudice di merito accertare, con interpretazione complessiva del contratto di garanzia e del contratto principale, la volontà concretamente manifestata dalle parti in ordine alla derogabilità della decadenza semestrale.
Il Fatto
Con decreto ingiuntivo il creditore chiedeva il pagamento di una somma di denaro ai fideiussori di una società, garanzia prestata per il saldo di un conto corrente e per un contratto di mutuo ipotecario. Il Tribunale di Milano accoglieva l’opposizione, dichiarando nulle alcune clausole contrattuali in quanto riconducibili a un’intesa anticoncorrenziale e applicando ai contratti di garanzia l’art. 1957 cod. civ., rilevando la tardività della notifica rispetto alla scadenza dell’obbligazione principale.
La Corte d’Appello di Milano accoglieva parzialmente il gravame del creditore. I garanti proponevano quindi ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. in relazione agli artt. 1362, 1363, 1366, 1370, 1371 e 1957 cod. civ.
La Motivazione della Corte
Il motivo è dichiarato infondato. La Corte muove dalla funzione dell’art. 1957 cod. civ.: il fideiussore resta obbligato dopo la scadenza dell’obbligazione principale solo se il creditore abbia proposto le azioni contro il debitore entro sei mesi e le abbia diligentemente proseguite. La norma riflette l’accessorietà della fideiussione e l’esigenza di tutela del garante, che altrimenti resterebbe vincolato indefinitamente.
La Corte precisa però che l’applicazione della disposizione è giustificata anche quando il vincolo di accessorietà sia assente. La clausola di pagamento “a prima richiesta” non è determinante per qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia o come fideiussione: si tratta di formule compatibili con garanzie autonome, con fideiussioni accessorie o con clausole volte a derogare parzialmente alla disciplina legale, esonerando il creditore dall’obbligo di agire in giudizio. Ne consegue che, non essendo la clausola incompatibile con l’art. 1957 cod. civ., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti (Cass. civ., sez. I, n. 16825 del 2016).
La decadenza semestrale, osserva la Corte, non tutela alcun interesse di ordine pubblico e può quindi essere derogata in modo esplicito o implicito, anche per comportamenti concludenti. La deroga è ammessa nei contratti di fideiussione tipici e può estendersi, su base volontaria, al contratto autonomo di garanzia contenente la clausola di pagamento “a prima richiesta”. In tal caso il creditore può evitare la decadenza non solo iniziando l’azione giudiziaria contro il debitore principale, ma anche rivolgendo al fideiussore la semplice richiesta di adempimento (Cass. n. 13078 del 2008).
La Corte richiama il principio già affermato secondo cui la regola dell’art. 1957 cod. civ. può essere derogata anche implicitamente, nell’impegno del fideiussore di garantire comunque, senza limiti di durata, l’adempimento dell’obbligazione principale, desumibile dall’interpretazione complessiva dei contratti (Cass. n. 9455 del 2012). Nel caso di specie il giudice d’appello, con accertamento in fatto, ha ritenuto che la volontà delle parti consentisse di sospendere il termine di validità della fideiussione anche tramite atti stragiudiziali. La decisione impugnata risulta quindi immune da vizi.
Il ricorso è rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e con attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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