Recesso socio ex art 2437-bis effetti immediati e status ex tunc (Cass. civ. Sez. I n. 15087 del 05.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di società per azioni, il recesso disciplinato dall’art. 2437-bis, comma 3, cod. civ. costituisce un negozio giuridico unilaterale recettizio che produce i suoi effetti nel momento in cui viene portato a conoscenza della società. Esso è subordinato alla condizione risolutiva rappresentata alternativamente dall’intervento, nel termine di novanta giorni, della revoca della delibera che lo legittima ovvero dello scioglimento della società. In ragione della deliberazione di revoca o di scioglimento il socio receduto riacquista ex tunc lo status di socio, comprensivo della legittimazione a impugnare, a norma degli artt. 2377 e 2378 cod. civ., tale deliberazione al pari delle altre adottate dopo il proprio recesso. Nel giudizio di legittimità, ove il socio che abbia impugnato la delibera sociale perda la qualità di socio per una cessione delle azioni attuatasi dopo la proposizione del ricorso per cassazione, non trova applicazione l’art. 2378, comma 2, cod. civ.

Il Fatto

Nel 2006 l’assemblea di una società per azioni approva modifiche statutarie in materia di devoluzione agli arbitri delle controversie societarie e di diritto di partecipazione dei soci. La fiduciaria del socio receduto esercita il recesso per la quasi totalità delle azioni. Poco dopo, una nuova delibera assembleare revoca le modifiche statutarie.

La fiduciaria impugna quest’ultima delibera. Il Tribunale accoglie la domanda; la Corte di appello la ribalta, dichiarando l’inammissibilità dell’impugnazione per difetto di legittimazione, sul rilievo che il recesso aveva ridotto la partecipazione al di sotto della quota del 5% richiesta dall’art. 2377, comma 3, cod. civ. Il socio receduto ricorre per cassazione; la società resiste e propone ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta due profili. Il primo riguarda l’art. 2378, comma 2, cod. civ., che impedisce la pronuncia di annullamento quando nel corso del processo venga meno, per trasferimenti tra vivi, il numero di azioni richiesto. La norma fa salvo il disposto dell’art. 111 cod. proc. civ. e ha struttura ancipite. Nel giudizio di cassazione l’intervento del cessionario, divenuto tale dopo la costituzione del dante causa, non può dispiegare la propria funzione.

Ne segue che la norma è inapplicabile al giudizio di legittimità. La pronuncia spiega effetto verso il successore a titolo particolare, giusta l’art. 111, comma 4, cod. proc. civ., e questi potrà costituirsi in sede di rinvio. La Cassazione richiama sul punto un proprio orientamento consolidato.

Sul secondo profilo, la Corte ricostruisce la natura del recesso. Il recesso è atto unilaterale recettizio con effetti immediati: la tesi della fattispecie a formazione progressiva, che si esaurirebbe con la liquidazione e il rimborso della quota, non è compatibile con l’art. 2437-bis, comma 3, cod. civ. La previsione di una perdita di efficacia del recesso presuppone che esso sia originariamente produttivo di conseguenze. La sequenza liquidatoria resta estranea alla fattispecie, come confermano gli artt. 2437-bis, comma 2, e 2437-ter cod. civ.

La revoca della delibera o lo scioglimento operano dunque come condizione risolutiva, non come mancato avveramento di una condizione sospensiva. Il socio receduto perde i diritti patrimoniali e corporativi legati alla qualità di socio, che riacquista con effetto retroattivo in caso di revoca. Da ciò deriva che egli può impugnare la delibera di revoca, non perché titolato a partecipare a quel consesso, ma perché in ragione di essa ha riacquistato i diritti di socio.

La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta l’incidentale e cassa con rinvio; enuncia i principi di diritto sopra riportati. Il principio del riacquisto retroattivo vale anche per le delibere adottate nel periodo intermedio, con decorrenza dei termini di impugnazione dal momento del reintegro.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *