Conto corrente e prescrizione delle rimesse solutorie: onere probatorio del correntista (Cass. civ. Sez. 1 n. 9849 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contratto di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la rideterminazione del saldo o per la ripetizione dell’indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti sia della mancanza di una valida causa debendi. La banca ha uno speculare interesse, meritevole di tutela, a eccepire la prescrizione relativamente ai prelievi per i quali sia maturato il termine decennale, la cui decorrenza va ancorata alla data di annotazione della rimessa avente natura solutoria. In caso di incompletezza della serie degli estratti conto, l’onere probatorio si ripercuote sul correntista e il ricalcolo del saldo deve essere effettuato a partire dal primo saldo a debito documentato, salvo che non ricorrano contrapposte domande delle parti, ipotesi in cui può operarsi l’azzeramento del saldo iniziale.
Il Fatto
La società ricorrente, correntista presso un istituto di credito, aveva proposto domanda di accertamento del saldo del proprio conto corrente, deducendo l’illegittimità degli addebiti per interessi anatocistici, commissioni e spese e contestando l’applicazione dello jus variandi e dei giorni valuta. Il Tribunale aveva accertato il saldo a debito della correntista, accogliendo l’eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie sollevata dalla banca.
La Corte di appello di Torino, con sentenza non definitiva, aveva confermato la decisione di primo grado, rigettando l’appello principale della società e rimettendo la causa in istruttoria per l’esame dell’appello incidentale della banca. Avverso tale pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha anzitutto disatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla banca, la quale aveva dedotto il passaggio in giudicato di una successiva sentenza definitiva, senza però fornire la certificazione richiesta dall’art. 124 disp. att. cod. proc. civ..
Il primo motivo, relativo alla validità dei contratti di affidamento conclusi in forma scritta, è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha rilevato che la doglianza investiva un accertamento di merito, riservato al giudice del merito, in ordine alla presenza nei documenti di tutti i requisiti essenziali delle aperture di credito. Il richiamo al precedente di legittimità è stato ritenuto inconcludente, non ricorrendo un’ipotesi di determinazione per relationem del tasso.
Il secondo motivo è stato giudicato in parte inammissibile e in parte infondato, in quanto la censura muoveva dall’assunto della nullità dei contratti di affidamento, già esclusa. La Corte ha precisato che, qualora il correntista agisca per l’accertamento del saldo del conto, la banca ha uno speculare interesse a eccepire la non ripetibilità dei prelievi per i quali è maturata la prescrizione.
Con riguardo al terzo e al quarto motivo, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità, poiché la ricorrente non si era confrontata con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva ritenuto non rilevante in concreto la questione del criterio di ricalcolo ai fini dell’individuazione delle rimesse solutorie.
Il quinto motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha ribadito che, in presenza di accertate prassi bancarie contra legem, ove l’azione sia proposta dal correntista, il ricalcolo deve assumere come dato di partenza il saldo iniziale a debito risultante dal primo estratto conto disponibile. L’incompletezza della serie degli estratti conto si ripercuote sul correntista, su cui grava l’onere della prova degli indebiti pagamenti. Il principio dell’azzeramento del saldo iniziale è stato ritenuto applicabile solo al caso di contrapposte domande di banca e correntista. L’ultimo motivo è stato infine dichiarato inammissibile, in quanto basato sul presupposto, già smentito, della nullità del primo contratto di affidamento.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.