Mutuo fondiario nullo convertibile in mutuo ipotecario per intento pratico (Cass. civ. Sez. I n. 15093 del 05.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di conversione integrale del mutuo fondiario nullo in mutuo ipotecario, formulata in via subordinata rispetto a quella di conversione parziale, non costituisce domanda nuova e non esorbita dal tema di indagine originario. Le due richieste sono strettamente connesse, poiché la conversione integrale opera nell’ipotesi di invalidità totale e rappresenta un minus rispetto alla conversione parziale già dedotta. La declaratoria di nullità del mutuo fondiario per inosservanza del limite di finanziabilità ex art. 38 del D.Lgs. n. 385 del 1992, non impugnata dall’istituto di credito, è coperta da giudicato, senza che incida l’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite n. 33719 del 2022. Resta allora da verificare la sussistenza dei presupposti della conversione ex art. 1424 c.c., il quale esige il rapporto di continenza tra i contratti e l’accertamento della volontà ipotetica delle parti. Tale indagine, implicando un accertamento di fatto, è riservata al giudice di merito e non può essere compiuta in sede di legittimità, salvo specifica censura nei limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
Il Fatto
Una società mutuataria e i terzi datori di ipoteca convenivano in giudizio l’istituto di credito dinanzi al Tribunale di Monza, chiedendo la declaratoria di nullità di tre contratti di mutuo fondiario stipulati nel 2009, nel 2012 e nel 2013, la nullità delle garanzie ipotecarie e delle fideiussioni prestate, nonché la restituzione delle somme versate. Dichiarato il fallimento della mutuataria, il processo era riassunto dagli altri attori.
Il Tribunale accertava il superamento del limite di finanziabilità e dichiarava la nullità dei tre mutui, disponendone la conversione in mutui ipotecari ex art. 1424 c.c. con conservazione di ipoteche e garanzie. La Corte d’appello di Milano rigettava l’appello, confermando la sentenza. I ricorrenti impugnavano in cassazione con quattro motivi, cui resistevano la banca e la cessionaria del credito.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censurava la ritenuta ammissibilità della domanda di conversione integrale proposta, in via subordinata rispetto a quella parziale, all’udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado. La Corte lo ha giudicato infondato. La richiesta di conversione integrale, nell’ipotesi di accertata invalidità totale, non introduce un nuovo tema di indagine: è insita nella domanda originaria di conversione della nullità parziale e si pone in rapporto di stretta connessione con la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio.
La Corte ha poi premesso che la declaratoria di nullità del mutuo fondiario per inosservanza del limite ex art. 38 del D.Lgs. n. 385 del 1992, pronunciata dal Tribunale e non oggetto di gravame da parte dell’istituto di credito, deve ritenersi coperta dal giudicato, senza che alcuna incidenza possa spiegare l’intervento delle Sezioni Unite n. 33719 del 2022. Il thema decidendum si riduce quindi alla verifica dei presupposti della conversione ex art. 1424 c.c.
La norma esige un duplice requisito: il rapporto di continenza tra il contratto nullo e quello in cui dovrebbe convertirsi, pacifico nel caso di specie, e il comune orientamento delle parti verso tale risultato. Per il secondo requisito occorre accertare se, avuto riguardo allo scopo perseguito, le parti avrebbero voluto il diverso contratto, e più specificamente se il conseguimento dei peculiari vantaggi fondiari avesse costituito la ragione unica o determinante dell’operazione.
I restanti motivi, esaminati congiuntamente, sono stati dichiarati inammissibili perché afferenti il merito. Per costante giurisprudenza, l’accertamento dell’ipotetica volontà dei contraenti, implicando un’indagine di fatto, non può essere compiuto in sede di legittimità. La riqualificazione operata dal giudice di merito è correggibile solo con specifico mezzo che denunci violazione di legge o vizio di motivazione nei limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c. Nel caso in esame i ricorrenti, sotto l’apparente deduzione di violazioni di legge, hanno chiesto una nuova valutazione degli elementi probatori, inammissibile in sede di legittimità. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese processuali e al contributo unificato.
Nota della Redazione
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