La banca negoziatrice risponde per il “bene emissione” non verificato con diligenza professionale (Cass. civ. Sez. 1 n. 18722 del 09.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di assegni bancari e circolari, la prassi di richiedere telefonicamente informazioni alla banca trattaria o emittente circa l’esistenza di una provvista sufficiente non esonera la banca negoziatrice dall’obbligo di diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c.. L’istituto che, su richiesta del cliente correntista, fornisca assicurazioni circa la copertura del titolo (c.d. benefondi o bene emissione) è contrattualmente responsabile, configurandosi un rapporto di mandato, qualora le notizie risultino non rispondenti alla situazione di fatto. La verifica può essere svolta telefonicamente, ma resta onere della banca adottare modalità di comunicazione diverse quando particolari circostanze lo rendano necessario o opportuno.

Il Fatto

Il contribuente, venditore di un’autovettura, aveva ricevuto in pagamento un assegno postale. Prima di procedere al trasferimento della proprietà, aveva richiesto alla propria banca informazioni sulla copertura del titolo. L’istituto di credito, dopo aver contattato telefonicamente l’ente emittente e ottenuto conferma della copertura, aveva riferito l’esito positivo al cliente.

L’assegno era, tuttavia, risultato falsificato. Il venditore aveva quindi convenuto in giudizio la banca negoziatrice, chiedendone la condanna al risarcimento del danno. Sia il Tribunale di Bologna sia la Corte d’Appello di Bologna avevano rigettato la domanda, ritenendo che l’erronea informazione provenisse dall’ente emittente e non dalla banca, la quale aveva diligentemente trasferito la notizia ricevuta. Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, incentrato sulla violazione dell’art. 1176 c.c. Ha osservato che la verifica sottesa alla comunicazione del bene emissione è dedicata a indagare la veridicità del titolo. La banca cui sia richiesta tale verifica è tenuta a compiere l’indagine nel modo più approfondito possibile, secondo il canone di diligenza professionale di cui all’art. 1176, comma 2, c.c..

La Corte ha richiamato il proprio precedente Sez. I n. 16555 del 2023, secondo cui la legittimità della prassi di richiedere telefonicamente informazioni non esonera la banca negoziatrice dall’adozione di diverse modalità di comunicazione, quando la peculiarità del caso concreto lo richieda. La circostanza che le informazioni vengano acquisite per telefono non esclude la possibilità di provare che fossero necessarie modalità più rigorose, in virtù di pattuizioni o di particolari circostanze emerse in sede di negoziazione.

La decisione ha richiamato altresì il precedente Sez. I n. 8983 del 2000, il quale configura la responsabilità contrattuale della banca che abbia fornito assicurazioni circa l’esistenza di fondi, e la più recente Sez. I n. 25938 del 2024, che qualifica come superficiale la condotta della banca che abbia mancato di richiedere una conferma scritta del bene emissione. L’accoglimento del primo motivo ha comportato l’assorbimento dei restanti motivi e la cassazione con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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