La valutazione della clausola sulla capitalizzazione trimestrale è accertamento di fatto non sindacabile in cassazione (Cass. civ. Sez. 1 n. 20358 del 17.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che censuri l’accertamento compiuto dal giudice di merito in ordine alla stessa esistenza di una clausola contrattuale che consenta l’applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi nel rapporto di conto corrente, poiché tale verifica non attiene all’interpretazione della norma ma alla ricostruzione del contenuto negoziale, riservata al giudice di merito. Non è nulla la clausola che individui la commissione di massimo scoperto mediante la sola specificazione del tasso percentuale, senza riferimento alla periodicità di calcolo, quando tale periodicità sia determinabile con le regole di interpretazione del contratto. La doglianza di violazione dell’art. 2697 cod. civ. è ammissibile solo quando si deduca l’attribuzione dell’onere della prova a una parte diversa da quella gravata, non già quando si contesti l’esito della valutazione delle prove, sindacabile esclusivamente ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

Il Fatto

Una società, dopo la chiusura di un rapporto di conto corrente bancario, otteneva dalla banca, a seguito di richiesta ex art. 119 T.U.B., gli estratti conto relativi all’intero periodo del rapporto. L’analisi della documentazione convinceva la correntista dell’illegittimità di numerose poste: interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto non pattuite, valute alterate e modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali. La società conveniva quindi in giudizio l’istituto di credito per ottenere la rideterminazione del saldo e la restituzione dell’importo risultante a proprio credito.

La Corte di appello di Ancona, riformando la sentenza di primo grado, rigettava la domanda della correntista e la società proponeva ricorso per cassazione affidato a sette motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, decidendo in conformità alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., ha dichiarato il ricorso inammissibile, condividendo integralmente le argomentazioni del Consigliere delegato. Quanto al primo motivo, concernente la clausola sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi, la Corte ha precisato che la verifica in ordine alla mancata barratura della casella relativa alla periodicità di chiusura del conto non attiene alla violazione dell’art. 1283 cod. civ., ma si risolve in un accertamento di fatto demandato in via esclusiva al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità.

In relazione al secondo motivo, la Corte ha richiamato il proprio recente orientamento secondo cui non è nulla la clausola che individui la commissione di massimo scoperto con la sola indicazione del tasso percentuale senza periodicità di calcolo, quando quest’ultima sia determinabile attraverso le regole di interpretazione del contratto, valorizzando la comune volontà delle parti e la buona fede.

Quanto al terzo motivo, la Corte ha ribadito che la violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura solo nell’ipotesi di attribuzione dell’onere della prova a una parte diversa da quella che ne è gravata, mentre l’erronea valutazione dell’esito probatorio è sindacabile esclusivamente per il vizio di motivazione di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Inammissibile anche il quarto motivo, sia perché cumulava censure eterogenee — violazione di legge e vizio di motivazione — sia perché mirava a ribaltare l’accertamento di merito in ordine alla comunicazione dello ius variandi tramite gli estratti conto.

La Corte ha infine applicato la sanzione di cui all’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 380-bis, terzo comma, cod. proc. civ., ravvisando un’ipotesi di abuso del processo nella scelta della parte di insistere per la decisione nonostante la proposta di definizione anticipata, senza che emergano ragioni per discostarsi dalla valutazione legale tipica codificata dal legislatore, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 27433 del 2023 e n. 36069 del 2023.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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