Errore di fatto revocatorio: no quando la Corte ha sussunto l’atto nel modello legale del mutuo (Cass. civ. Sez. 3 n. 1493 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto revocatorio, ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., deve consistere in una svista percettiva immediatamente riconoscibile, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto incontestabilmente escluso o accertato dagli atti, e non può risolversi in un errore di giudizio. L’errore deve essere essenziale e decisivo e deve avere carattere autonomo, incidendo esclusivamente sulla decisione di legittimità. Non integra gli estremi dell’errore revocatorio la contestazione di un’operazione di natura valutativa, quale la sussunzione dell’atto pubblico di mutuo, rilasciato in copia esecutiva, nel modello legale di contratto assistito da erogazione e quietanza. È altresì escluso l’errore di fatto quando il punto controverso sia stato oggetto di discussione tra le parti e di specifica valutazione da parte del giudice.
Il Fatto
L’opponente all’esecuzione immobiliare, dopo la soccombenza nel giudizio di merito e il rigetto del ricorso per cassazione con l’ordinanza n. 5493/2023, ha proposto revocazione ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. avverso tale decisione. Con l’unico motivo rescindente, ha dedotto l’esistenza di un errore di fatto, sostenendo che la Corte avesse erroneamente supposto, per una mera svista, che fosse stato depositato in giudizio, da parte del creditore procedente, un distinto atto di erogazione e quietanza.
La Corte di legittimità, nella decisione impugnata, aveva invece ritenuto sufficiente il contratto di mutuo stipulato per atto pubblico, valorizzandone il contenuto quale titolo esecutivo e richiamando il principio sull’onere della prova dell’erogazione della somma mutuata.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ricostruendo i rigorosi confini dell’errore di fatto revocatorio, che deve consistere in una svista percettiva, in un contrasto immediato e oggettivo tra la rappresentazione del giudice e gli atti processuali, non in un errore di valutazione. Ha precisato che l’errore deve avere carattere autonomo e non deve riguardare un punto che abbia formato oggetto di discussione tra le parti o che sia stato comunque controvertibile e oggetto di pronuncia.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha escluso che la decisione revocanda avesse supposto l’esistenza in atti di un distinto atto di quietanza. L’ordinanza impugnata, invece, aveva compiuto un’operazione di natura valutativa, sussumendo l’atto pubblico di mutuo, come descritto dal giudice di merito, nel modello legale di contratto di mutuo assistito da erogazione e quietanza. Tale operazione, essendo basata su un apprezzamento del contenuto e della portata del titolo, non è sindacabile tramite il rimedio revocatorio, che non può trasformarsi in un riesame del merito.
La Corte ha inoltre rilevato l’aspecificità della censura, non essendo stato riportato il contenuto dell’atto richiamato, e ha sottolineato che il tema dell’adeguatezza del materiale documentale a provare la certezza e l’esigibilità del credito era stato oggetto di specifiche doglianze nei precedenti gradi di giudizio. Tale circostanza esclude in radice la configurabilità dell’errore di fatto, il quale presuppone che il fatto asseritamente travisato non sia stato terreno di contestazione tra le parti.
Pertanto, le doglianze del ricorrente, tese a sollecitare un nuovo scrutinio sulla sussistenza del titolo esecutivo e sul riparto dell’onere probatorio, sono state ritenute estranee all’ambito del rimedio, con conseguente dichiarazione di inammissibilità e condanna alle spese, anche ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., oltre al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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