Rinuncia al ricorso e inapplicabilità del contributo unificato aggiuntivo (Cass. civ. Sez. II n. 15098 del 05.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, seguita dall’accettazione della parte controricorrente, determina l’estinzione del giudizio di legittimità ai sensi del combinato disposto degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. L’estinzione per rinuncia non comporta la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Per effetto della rinuncia non trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, restando il relativo obbligo escluso quando il processo si chiude senza una pronuncia di rigetto o di inammissibilità.
Il Fatto
Gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata convenivano davanti al Tribunale il Comune costruttore-venditore e l’Azienda territoriale, chiedendo il risarcimento dei danni patiti per i vizi degli immobili, dedotti ai sensi dell’art. 1669 cod. civ., dell’art. 2053 cod. civ. o dell’art. 2043 cod. civ., con valutazione del deprezzamento degli immobili.
Il Tribunale accoglieva la domanda, condannando in solido i convenuti e ripartendo la responsabilità interna. La Corte d’appello, in parziale riforma, rigettava la domanda verso il Comune e limitava la condanna dell’Azienda ai soli danni patrimoniali. Avverso tale sentenza gli assegnatari proponevano ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Nelle more i ricorrenti rinunciavano al ricorso e il controricorrente accettava la rinuncia.
La Motivazione della Corte
I motivi di ricorso investivano, rispettivamente, la violazione degli artt. 2043 e 1669 cod. civ. per l’esclusione della responsabilità dell’ente locale, l’omesso esame dell’eccezione di falso in perizia e la mancata condanna per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. Nessuno di questi motivi viene tuttavia scrutinato nel merito.
La Corte rileva che i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso con atto notificato il 14 febbraio 2025 e depositato il 19 febbraio 2025, cui ha fatto seguito l’accettazione del controricorrente, parimenti notificata e depositata. La sequenza procedimentale risulta quindi integralmente perfezionata.
In applicazione del combinato disposto degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., la Corte dichiara pertanto estinto il giudizio di legittimità. La rinuncia produce un effetto estintivo automatico, che assorbe ogni questione di merito e preclude l’esame dei motivi.
Quanto alle spese, la Corte esclude che siano regolate le spese di tale giudizio. Sul versante del contributo unificato, la rinuncia impedisce l’applicazione dell’obbligo di versare l’ulteriore importo previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002: tale obbligo, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, presuppone una pronuncia di rigetto o di inammissibilità, che nella specie non interviene.
Nota della Redazione
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