Sindacato di legittimità sulla prova nella vendita con consegna (Cass. civ. Sez. 2 n. 24013 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola contrattuale che pone a carico del venditore l’obbligo di consegna della cosa venduta configura una deroga pattizia alla regola di cui all’art. 1510, primo comma, c.c. e integra un’ipotesi di vendita con trasporto, riconducibile al secondo comma della medesima disposizione. Il travisamento della prova, per essere censurabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., deve cadere sulla ricognizione del contenuto oggettivo del documento e non sulla sua valutazione, con errore decisivo e assoluta certezza sulla diversità dell’esito. La violazione dell’art. 116 c.p.c. è configurabile solo nell’ipotesi di attribuzione alla prova di un valore diverso da quello legale, non già in caso di cattivo esercizio del prudente apprezzamento. La prospettazione di censure che mirano a una rivalutazione del compendio istruttorio è inammissibile.
Il Fatto
La società acquirente conveniva in giudizio il venditore, titolare di una ditta di autodemolizioni, chiedendo la risoluzione per inadempimento del contratto di vendita di un trituratore, deducendo l’integrale pagamento del prezzo senza che fosse avvenuta la consegna del bene. Il venditore si costituiva affermando la propria disponibilità alla consegna e sostenendo che l’obbligo di ritiro gravava sul compratore.
Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo provato che il ritiro fosse a carico dell’acquirente. La Corte d’appello, riformando la sentenza, dichiarava risolto il contratto, valorizzando il documento di trasporto sottoscritto dal venditore e un accordo modificativo che poneva a suo carico l’obbligo di consegna.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i quattro motivi di ricorso, dichiarandoli inammissibili. Con riferimento al primo motivo, incentrato sul travisamento della prova documentale e orale, la S.C. ha ribadito che il sindacato di legittimità non può estendersi al merito della valutazione delle prove, ma solo all’ipotesi in cui l’errore riguardi il contenuto oggettivo della prova stessa, come precisato da consolidati arresti giurisprudenziali. Ha inoltre escluso la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 20867 del 2020 secondo cui la violazione dell’art. 115 postula la denuncia di prove non introdotte dalle parti, mentre la violazione dell’art. 116 è configurabile solo per l’attribuzione di un valore legale diverso da quello stabilito dalla legge.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza per omesso esame di un fatto decisivo, rilevando come la censura non individuasse un fatto storico omesso, ma mirasse a ottenere una diversa valutazione di una difesa della parte, già esaminata dalla Corte territoriale e inserita nel complesso della dinamica contrattuale.
Sul terzo motivo, relativo alla violazione dell’art. 112 c.p.c., la Corte ha precisato che il richiamo al contratto di trasporto non integra una pronuncia su domanda nuova, ma costituisce esercizio del potere-dovere di qualificazione giuridica dei fatti, senza modificare il bene della vita richiesto. L’ultimo motivo, infine, è stato dichiarato inammissibile perché privo di autonomo contenuto critico, configurandosi come mera clausola di chiusura volta a ribadire le difese svolte nei precedenti motivi.
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Nota della Redazione
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