Inammissibile l’omesso esame di elementi istruttori e infondata la responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. (Cass. civ. Sez. 3 n. 15140 del 19.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non può riguardare la valutazione di elementi istruttori, quali deposizioni testimoniali o dichiarazioni rese in interrogatorio formale, ma solo l’omesso esame di un preciso accadimento storico-naturalistico. La responsabilità solidale di cui all’art. 2055 c.c. richiede l’accertamento del nesso di causalità tra la condotta di ciascun agente e l’evento dannoso, senza che sia necessaria l’identità dei titoli di responsabilità.

Il Fatto

Un artigiano conveniva in giudizio un professionista, la moglie e la figlia di quest’ultimo, chiedendo la condanna al risarcimento dei danni per la mancata effettuazione di versamenti fiscali e l’inefficacia di una donazione. Il giudice di primo grado accoglieva la domanda, condannando il professionista e la moglie in solido.

La Corte d’Appello dichiarava inammissibile l’appello della figlia e rigettava quello della moglie, confermando la sua corresponsabilità. Avverso tale sentenza, la moglie proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato il primo motivo, con cui la ricorrente lamentava l’omesso esame di fatti decisivi, rilevando che la doglianza era inammissibile. Il sindacato di legittimità sulla motivazione, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è circoscritto alle anomalie motivazionali che si tramutano in violazione di legge costituzionalmente rilevante, come la mancanza assoluta di motivi o la motivazione apparente.

La Corte ha precisato che l’omesso esame deve avere ad oggetto un preciso accadimento storico-naturalistico e non può riguardare gli elementi istruttori o le deduzioni difensive. Nel caso di specie, la ricorrente lamentava l’omessa valutazione di testimonianze e dichiarazioni, che costituiscono elementi istruttori e non fatti decisivi, rendendo il motivo inammissibile. La Corte ha inoltre rilevato che il giudice di merito aveva correttamente valutato le emergenze processuali e che la ricorrente mirava a una mera rivalutazione del compendio probatorio.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto la censura infondata. Ha ribadito che la responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. richiede l’accertamento del nesso di causalità tra le condotte e l’evento dannoso, senza che sia necessaria l’identità dei titoli di responsabilità. La corte di merito, avendo accertato in fatto la corresponsabilità della ricorrente, aveva fatto corretta applicazione del principio.

Il terzo motivo, concernente la violazione dell’art. 91 c.p.c. in materia di spese di lite, è stato infine dichiarato inammissibile per assenza di argomenti idonei a sostenerlo, configurandosi come un “non motivo”. L’inammissibilità dei motivi ha comportato la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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