Inadempimento dell’appaltatore e assorbimento proprio delle questioni sulla risoluzione (Cass. civ. Sez. II n. 15096 del 05.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità contrattuale per inadempimento dell’obbligo di fornitura, una volta esclusa l’integrazione della condotta inadempiente addebitata alla committente, non assume rilievo dirimente la verifica dell’avvenuta risoluzione del contratto, con la conseguenza che le questioni relative all’assenza di preventiva diffida ad adempiere, alla natura vessatoria della clausola risolutiva e al difetto dei requisiti della clausola risolutiva espressa restano legittimamente assorbite. Ricorre un’ipotesi di assorbimento proprio, che postula la sopravvenuta carenza di interesse all’esame della domanda rimasta assorbita per effetto della decisione sulla questione assorbente. In materia contrattuale, la presupposizione esige che dal contenuto del contratto emerga l’esistenza di una situazione di fatto considerata, ma non espressamente enunciata, quale presupposto imprescindibile della volontà negoziale, il cui verificarsi o venir meno dipenda da circostanze non imputabili alle parti.
Il Fatto
Una società esercente attività di escavazione conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Brindisi, due società del settore energetico, chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione di un ordine di fornitura di materiale per impianto di desolforazione, cui aveva aderito. Le convenute contestavano la fondatezza della domanda e chiedevano, in via riconvenzionale subordinata, la risoluzione del contratto per grave inadempimento della fornitrice.
Dichiarata prima l’incompetenza territoriale e poi affermata la competenza del giudice adito in sede di regolamento, il Tribunale rigettava la domanda risarcitoria. La Corte d’appello di Lecce confermava integralmente la pronuncia, escludendo l’inadempimento della committente e ascrivendo il ritardo nella predisposizione dei mezzi alla stessa appaltatrice. Avverso la sentenza d’appello la società ricorreva per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge il ricorso, dopo aver disatteso l’eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza: dalla lettura del ricorso, non in chiave meramente formalistica, è possibile desumere le vicende processuali e le argomentazioni poste a fondamento delle decisioni di merito.
Il primo motivo è dichiarato inammissibile. Sia in primo grado sia in appello la domanda risarcitoria è stata disattesa per l’esclusione dell’inadempimento dedotto, ossia dell’assunzione di alcun impegno della committente ad assicurare l’allacciamento elettrico necessario al funzionamento dell’impianto di micronizzazione. Esclusa tale condotta, le questioni sulla diffida ad adempiere, sulla natura vessatoria della clausola e sul difetto dei requisiti della clausola risolutiva espressa non assumevano rilievo decisorio, tanto da legittimarne l’assorbimento.
La Corte qualifica la fattispecie come ipotesi di assorbimento proprio, che postula la superfluità della decisione sulla questione assorbita per effetto della decisione sulla questione assorbente, con sopravvenuta carenza di interesse al relativo esame, richiamando sul punto propri precedenti.
Il secondo e il terzo motivo, scrutinati congiuntamente, sono parimenti inammissibili. Le censure mirano a scardinare il rilievo secondo cui l’inadempimento degli obblighi assunti andava ascritto alla fornitrice, che nelle trattative aveva dichiarato di essere in grado di fornire il materiale nelle quantità e con le modalità previste, senza alcun cenno all’eventuale impossibilità in caso di mancata realizzazione dell’impianto in situ. In materia contrattuale, la presupposizione richiede una situazione di fatto non espressamente enunciata, presupposto imprescindibile della volontà negoziale, dipendente da circostanze non imputabili alle parti; il relativo accertamento, esaurendosi sul piano interpretativo, è valutazione di fatto riservata al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi logici o giuridici.
Il quarto motivo è infondato. Una censura relativa alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può fondarsi su una erronea valutazione del materiale istruttorio, ma solo se si alleghi che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte, disposte fuori dei limiti legali, disatteso prove legali o recepito senza apprezzamento critico elementi soggetti a valutazione. Nel caso, le critiche erano funzionali a un diverso esito valutativo della prova. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e obbligo di ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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