Usura bancaria, qualificazione del rapporto secondo le Istruzioni della Banca d’Italia (Cass. civ. Sez. I n. 15104 del 06.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di usura, i criteri distintivi tra le diverse categorie di operazioni, con riferimento alle quali i decreti ministeriali indicano i tassi globali medi e i tassi soglia, sono contenuti nelle Istruzioni della Banca d’Italia. Il secondo comma dell’art. 2 della legge n. 108/1996, nel prevedere la classificazione delle operazioni per categorie omogenee con decreto del Ministro del tesoro, conferisce rango normativo a tali criteri, quali parametri interpretativi vincolanti. Ne consegue che il giudice di merito, nel discernere la categoria entro cui sussumere il rapporto, deve attenersi alle Istruzioni e la sua qualificazione non è censurabile in sede di legittimità per violazione dei canoni ermeneutici civilistici. Il motivo di ricorso che si limiti a contestare la sussunzione senza analizzare il precetto desumibile dalle Istruzioni e raffrontarlo con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata è inammissibile per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c.

Il Fatto

Una società aveva concluso con una banca tre contratti di mutuo: il primo nel 2000, un atto modificativo e di quietanza nel 2002 e un atto di riprogrammazione del debito nel 2008. Deduceva che i tassi corrispettivi e moratori pattuiti avessero superato il tasso soglia di usura e chiedeva la nullità dei tre contratti e la restituzione delle somme indebitamente percepite.

Il Tribunale di Sassari aveva respinto le domande, anche all’esito di una consulenza tecnica d’ufficio. La Corte d’appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari ha confermato il rigetto, qualificando l’operazione come “altri finanziamenti a medio/lungo termine”, escludendo il superamento del tasso soglia per gli interessi corrispettivi e, quanto ai moratori, rilevando un superamento ma l’impossibilità di ricostruire il rapporto per le lacune documentali. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il nodo centrale della qualificazione dell’operazione ai fini dell’individuazione del tasso soglia applicabile. Richiamando un proprio precedente (Cass. Sez. I n. 13166 del 2023), ribadisce che le Istruzioni della Banca d’Italia, fondate sull’art. 4 TUB, costituiscono elemento integrativo dei decreti ministeriali di cui all’art. 2, secondo comma, legge n. 108/1996. Sono proprio le Istruzioni a individuare i criteri distintivi tra le diverse tipologie di rapporti, con riferimento ai quali i decreti indicano i tassi globali medi e i tassi soglia.

Da tale premessa la Corte deriva che il procedimento con cui il giudice di merito individua la categoria di riferimento non può essere censurato in legittimità per violazione degli artt. 1362 c.c. e seguenti, poiché il giudice è tenuto a conformarsi alle Istruzioni quali parametri normativamente vincolanti. Il primo motivo, pertanto, è inammissibile: il ricorrente si limita a richiamare un precedente (Cass. Sez. I n. 22380 del 06/09/2019) senza analizzare in modo specifico il contenuto precettivo delle Istruzioni e raffrontarlo con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata. L’assenza di specifiche indicazioni sul quadro normativo, sulle clausole contrattuali denunciate e sulle argomentazioni del giudice di merito integra la violazione del canone di specificità di cui all’art. 366 c.p.c.

Il secondo motivo è inammissibile perché, dietro il formale richiamo all’art. 360, n. 3, c.p.c., censura l’interpretazione degli atti negoziali senza dedurre un vizio nel procedimento interpretativo. Il terzo e il quinto motivo difettano di autonomia, sostanziandosi in giudizi ipotetici alternativi subordinati all’accoglimento del primo motivo, già dichiarato inammissibile.

Quanto al quarto motivo, la Corte chiarisce che le modalità con cui chi agisce per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca assolve l’onere probatorio postulano la verifica, da parte del giudice di merito, della possibilità di superare le lacune documentali per pervenire a una ricostruzione non meramente ipotetica. La valutazione sull’attendibilità della ricostruzione e sull’estensione delle lacune è rimessa alla insindacabile valutazione del giudice di merito, purché motivata (Cass. Sez. I n. 37800 del 27/12/2022; Cass. Sez. I n. 22290 del 25/07/2023). Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *