Inammissibile il ricorso che oppone una diversa lettura della clausola (Cass. civ. Sez. III n. 9138 del 07.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’interpretazione degli atti amministrativi a contenuto non normativo soggiace alle regole dettate per i contratti, in quanto compatibili, e si risolve in un accertamento della volontà della pubblica amministrazione riservato al giudice di merito. La censura in sede di legittimità non è integrata dall’astratto richiamo agli artt. 1362 e ss. cod. civ., ma esige la specificazione dei canoni ermeneutici in concreto assunti come violati e la precisa indicazione dei punti della motivazione che se ne discostano. Non è quindi consentito dolersi del fatto che sia stata privilegiata una lettura diversa da quella proposta, quando della clausola o dell’atto siano possibili più interpretazioni. Il sindacato di legittimità investe l’individuazione dei criteri ermeneutici e il processo logico seguito dal giudice, non il risultato interpretativo in sé.
Il Fatto
Una banca di credito cooperativo convenne in giudizio una società di garanzia per ottenere il pagamento di una somma a fronte di tre mutui erogati a favore di altrettante imprese, assistiti da garanzia a prima richiesta prestata nell’ambito di un programma regionale di sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese.
La convenuta eccepì la decadenza dell’attrice per violazione del termine perentorio per l’attivazione della garanzia, previsto dal regolamento attuativo recepito nella convenzione tra le parti. Il Tribunale accolse la domanda, ritenendo il termine di natura ordinatoria, per difetto di previsione espressa o implicita della decadenza. La Corte d’Appello di Firenze, in riforma, rigettò la domanda, ravvisando la natura decadenziale del termine su base interpretativa. La banca ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
I due motivi, esaminati congiuntamente perché connessi, prospettano una violazione di legge nell’interpretazione del regolamento attuativo e della convenzione. La Corte rileva anzitutto che il Decreto Dirigenziale n. 266/2009 e il relativo regolamento costituiscono un atto amministrativo adottato dal dirigente responsabile di settore, di cui non è emersa la natura normativa: ad essi si applicano, pertanto, i criteri di interpretazione del contratto.
Richiamando un consolidato indirizzo — Cass., sez. I, n. 15367 del 2024, n. 5966 del 2022, sez. un. n. 20181 del 2019 — la Corte ribadisce che l’interpretazione degli atti amministrativi non normativi è riservata al giudice di merito e che, per censurarla in cassazione, non basta il richiamo agli artt. 1362 e ss. cod. civ., occorrendo la specificazione dei canoni asseritamente violati e dei punti della motivazione che se ne discostano.
Nel caso concreto entrambe le censure si limitano a contrapporre alla lettura della Corte d’Appello una diversa interpretazione, chiedendo alla Corte di legittimità una rivalutazione di merito. Il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo, ma solo i vizi del ragionamento o gli errori di diritto. Poiché della clausola sono possibili più letture, non è consentito dolersi in cassazione che ne sia stata privilegiata una anziché quella disattesa.
La Corte osserva inoltre che l’interpretazione dei giudici di merito è conforme all’orientamento — Cass., sez. un., n. 3760 del 2024 — secondo cui la natura decadenziale di un termine non espressamente qualificato tale può desumersi dalla funzione assolta. La lettura accolta non è tautologica né illogica, muovendosi in una prospettiva di uso efficiente delle risorse pubbliche. I motivi, pur rubricati come violazione di legge, nascondono contestazioni di merito e sono quindi inammissibili. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.