La decisione della Commissione UE è atto individuale e va allegata e provata dalla parte (Cass. civ. Sez. 1 n. 19187 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La decisione della Commissione europea emanata nell’esercizio dei poteri di accertamento di infrazioni alla disciplina di concorrenza ha necessariamente carattere individuale ed è assimilabile, quanto alla natura, all’atto amministrativo del diritto nazionale. Essa è priva dei caratteri tipici dell’atto normativo — astrattezza e innovatività — e pertanto si sottrae all’applicazione della regola iura novit curia di cui all’art. 113 cod. proc. civ.: grava sulla parte che ne invochi gli effetti l’onere di allegarne e dimostrarne l’esistenza e il contenuto. È inammissibile la censura con cui si deduce la mancata rilevazione d’ufficio di una nullità negoziale i cui fatti costitutivi non risultino documentati ex actis, non potendosi acquisire la prova di tali fatti senza rispettare i termini decadenziali previsti per il giudizio di cognizione. Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica del rispetto del cd. minimo costituzionale: la motivazione apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile, mentre è escluso il semplice difetto di sufficienza o la contraddittorietà.
Il Fatto
La ricorrente, garante di una società e terza datrice d’ipoteca, aveva proposto opposizione all’esecuzione promossa dalla banca creditrice in forza di un contratto di mutuo fondiario. L’opposizione era fondata sulla nullità della clausola relativa agli interessi corrispettivi e moratori, dedotta in ragione dell’illecita manipolazione dei tassi Euribor e dell’usurarietà degli interessi pattuiti per superamento dei relativi tassi soglia. Il Tribunale aveva respinto l’opposizione, ritenendo la prima questione tardivamente proposta e la seconda infondata per mancata produzione dei decreti ministeriali di rilevazione dei tassi.
La Corte di appello aveva disatteso il gravame: quanto alla manipolazione dei tassi, poiché l’appellante non aveva prodotto la decisione della Commissione europea posta a fondamento della deduzione né allegato il coinvolgimento della banca creditrice; quanto all’usurarietà, poiché i tassi applicati erano risultati inferiori alle soglie applicabili ratione temporis. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione degli artt. 111 e 117 Cost., 115 cod. proc. civ., 1418 cod. civ., 101-106 T.F.U.E. e delle Convenzioni europee, per aver la sentenza impugnata ritenuto che la Decisione della Commissione Antitrust Europea del 4 dicembre 2013 non costituisse fonte del diritto e fosse sottratta all’onere di allegazione. La Corte reputa il motivo infondato: ai sensi dell’art. 288, quarto comma, T.F.U.E., la decisione è atto obbligatorio in tutti i suoi elementi, ma, ove sia emanata nell’esercizio dei poteri di accertamento di infrazioni alla disciplina di concorrenza, ha necessariamente carattere individuale ed è suscettibile, una volta notificata ai destinatari, di produrre effetti nelle loro sfere giuridiche soggettive.
La decisione, prosegue la Corte, può essere assimilata, quanto alla natura, all’atto amministrativo del diritto nazionale: è priva dei caratteri tipici dell’atto normativo, quali l’astrattezza e l’innovatività, e si sottrae all’applicazione della regola iura novit curia di cui all’art. 113 cod. proc. civ. Correttamente, quindi, la Corte territoriale ha posto a carico dell’attore, in applicazione della regola generale sul riparto dell’onere della prova, l’onere di allegare e dimostrare l’esistenza e il contenuto della decisione.
Quanto al secondo motivo, con cui si deduceva la mancata rilevazione d’ufficio della nullità parziale del contratto per violazione della normativa antitrust, la Corte lo dichiara inammissibile: le nullità negoziali non rilevate d’ufficio in primo grado sono suscettibili di rilievo in appello o in cassazione solo a condizione che i relativi fatti costitutivi risultino documentati ex actis. La Corte territoriale aveva escluso la sussistenza di elementi idonei espressivi della prospettata nullità, sicché non può censurarsi la mancata attivazione del potere di rilevazione officioso.
Il terzo e il quarto motivo, riguardanti rispettivamente l’usurarietà dei tassi e la quantificazione del credito operata dalla banca, sono dichiarati in parte inammissibili e in parte infondati. La Corte rammenta che il sindacato di legittimità sulla motivazione si è ridotto alla verifica del rispetto del cd. minimo costituzionale, come chiarito dalle Sezioni Unite: l’anomalia denunciabile si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa. Nel caso di specie la motivazione impugnata consente di individuare agevolmente l’iter argomentativo seguito dal giudice di merito; le ulteriori censure si risolvono in una critica alla valutazione degli elementi di prova e agli accertamenti di fatto riservati al giudice di merito. Il ricorso è pertanto rigettato.
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Nota della Redazione
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