Soci di società fallita non legittimati a far valere il danno da interruzione del credito (Cass. civ. Sez. 1 n. 20560 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accertamento del nesso di causalità materiale e giuridica tra l’inadempimento e il danno risarcibile costituisce un apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità ove sorretto da motivazione adeguata e immune da errori. Il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, miri in realtà ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, è inammissibile. In tema di cd. sentenza “doppia conforme”, il ricorso è ammesso esclusivamente per i motivi di cui all’art. 360, primo comma, nn. 1, 2, 3 e 4, cod. proc. civ., ed è onere del ricorrente indicare le ragioni di fatto poste a base delle decisioni di merito, dimostrando che sono tra loro diverse.
Il Fatto
Una società stipulava con un istituto di credito un contratto di mutuo fondiario per la demolizione e ricostruzione di un complesso immobiliare, con erogazione a stato avanzamento lavori. A seguito della mancata erogazione del residuo, la società conveniva in giudizio la banca per ottenere l’adempimento e il risarcimento dei danni. Intervenuto il fallimento della società mutuataria, i soci intervenivano adesivamente, domandando la condanna della banca al risarcimento dei danni da loro subiti per il mancato rimborso dei finanziamenti erogati alla società e per il pregiudizio alla propria immagine e reputazione commerciale. Il Tribunale rigettava le domande dei soci e la Corte di appello confermava la decisione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso, ha esaminato i tre motivi proposti. Con il primo motivo, le società ricorrenti lamentavano l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., censurando l’accertamento del nesso di causalità compiuto dalla Corte di merito. La Corte ha rilevato che, trattandosi di sentenza “doppia conforme”, il ricorso per cassazione è esperibile solo per i motivi tassativi di cui all’art. 360, primo comma, nn. 1, 2, 3 e 4, cod. proc. civ., e le ricorrenti non avevano dimostrato la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
Quanto alla dedotta violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., la Corte ha ricordato che la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. ricorre solo quando il giudice ponga a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, mentre è inammissibile la doglianza che contesta la valutazione delle prove. La violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è invece ammissibile solo ove si alleghi che il giudice non abbia operato secondo il suo prudente apprezzamento. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata.
La Corte ha inoltre precisato che l’accertamento del nesso di causalità tra l’inadempimento e il danno costituisce un apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata. Con il secondo motivo, le ricorrenti deducevano il vizio di ultra-petizione per essersi la Corte di appello pronunciata su una questione mai sollevata dalla banca. La Corte ha chiarito che il giudice di merito ben poteva valutare l’impiego della provvista finanziaria, senza necessità di eccezione di parte, purché gli elementi risultassero acquisiti agli atti, e che la motivazione censurata era esistente.
Con il terzo motivo, infine, le ricorrenti lamentavano la violazione di numerose norme di diritto. La Corte ha distinto la violazione di legge dalla denuncia dell’erronea ricognizione della fattispecie concreta, affermando che il giudizio di legittimità non può essere trasformato in un ulteriore grado di merito. Il ricorso che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, miri ad una rivalutazione dei fatti storici è inammissibile. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e condannato le ricorrenti al pagamento delle spese.
Nota della Redazione
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