Transazione parziaria del coobbligato solidale e riduzione del debito residuo (Cass. civ. Sez. III n. 5185 del 27.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di transazione parziaria stipulata dal creditore con uno dei condebitori solidali, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati si riduce in misura corrispondente all’importo pagato dal transigente solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla propria quota ideale. Se il pagamento è inferiore, la riduzione opera in misura proporzionale alla quota di chi ha transatto. Ai fini del computo della somma residua è irrilevante la tipologia delle garanzie, siano esse cofideiussioni o fideiussioni plurime, purché abbiano garantito il medesimo credito. L’art. 1304, comma 1, cod. civ. si riferisce esclusivamente alla transazione che abbia ad oggetto l’intero debito, non a quella parziaria, che non può coinvolgere i condebitori estranei.
Il Fatto
Una società cessionaria del credito agisce in cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Milano, a fronte di una transazione conclusa tra la banca e due fideiussori, aveva revocato il decreto ingiuntivo e ridotto il credito residuo in applicazione del principio della transazione parziaria. La riforma aveva scomputato dall’ammontare dovuto la quota ideale dei fideiussori transigenti, pagata in misura inferiore.
La ricorrente lamenta la mancata motivazione sulla sussistenza del vincolo di solidarietà tra fideiussori e la falsa applicazione degli artt. 1292, 1294, 1304 e 1946 cod. civ., sostenendo che le fideiussioni omnibus, rilasciate con atti separati e in tempi successivi, integrerebbero fideiussioni plurime e non una cofideiussione. Gli intimati non hanno svolto difese.
La Motivazione della Corte
La Cassazione esamina congiuntamente i due motivi, entrambi incentrati sullo scomputo dal debito residuo di quanto versato dai cofideiussori in forza della transazione. Il percorso argomentativo muove dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 30174 del 2011, che ha fissato la regola sulla transazione riguardante la sola quota del condebitore solidale.
Il Collegio osserva che l’art. 1304, comma 1, cod. civ., deroga al principio di relatività del contratto consentendo al condebitore di avvalersi della transazione altrui, ma si riferisce esclusivamente all’atto che abbia ad oggetto l’intero debito. La transazione parziaria, rivolta a sciogliere la solidarietà passiva, riguarda solo il debitore che vi aderisce e non coinvolge gli altri condebitori, privi di titolo per profittarne.
Su questa linea la Corte richiama Cass. Sez. I n. 7094 del 2022 e Cass. Sez. I n. 20107 del 2015, confermando la continuità dell’orientamento. La regola di riduzione risponde all’esigenza di evitare che la transazione produca un incasso superiore al credito originario o un aggravamento della posizione dei condebitori rimasti estranei, anche in vista del regresso nei rapporti interni.
La Corte precisa che la distinzione tra cofideiussioni e fideiussioni plurime è irrilevante ai fini del computo, essendo pacifico che le garanzie, pur separate, hanno garantito il medesimo credito. Il pagamento parziario dei due fideiussori, inferiore alla quota ideale di ciascuno, giustifica la riduzione proporzionale del residuo. Ne consegue l’infondatezza sia della violazione di legge sia del vizio di apparenza della motivazione.
Il ricorso è rigettato. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, mentre non provvede sulle spese non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
Nota della Redazione
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