Rimborso tributi sisma Abruzzo ridotto al 40 per chi ha già versato (Cass. civ. Sez. V n. 15118 del 06.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La riduzione al 40 per cento dell’ammontare dovuto per ciascun tributo, disposta dall’art. 33, comma 28, della legge n. 183 del 2011 a favore dei soggetti colpiti dal sisma abruzzese del 2009, opera non solo per le somme non ancora versate, ma anche in favore di chi abbia già integralmente adempiuto, che ha diritto al rimborso dell’eccedenza rispetto alla misura ridotta. L’inciso “al netto dei versamenti già eseguiti” non è clausola di irripetibilità: riferito ai soli contribuenti rimasti debitori per somme inferiori al 40 per cento, esso non esclude il diritto del contribuente diligente. La norma successiva che riduce il tributo rende indebito quanto versato in eccesso, venendo meno a posteriori la causa del pagamento. Per le imprese, tuttavia, il rimborso è dovuto, quanto alle imposte dirette, solo alle condizioni di compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato e, quanto all’Iva, è escluso in forza del diritto unionale.
Il Fatto
La società contribuente aveva presentato istanza di rimborso Ires, Irap e Iva per l’anno 2009, in forza della disciplina dettata dall’art. 33, comma 28, della legge n. 183 del 2011 per i territori colpiti dal sisma abruzzese. L’amministrazione finanziaria aveva opposto silenzio rifiuto.
La Commissione tributaria provinciale di Pescara aveva accolto solo in parte il ricorso, limitatamente a sanzioni e interessi. La Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, in secondo grado, aveva rigettato l’appello della società, ritenendo che la riduzione al 40 per cento non fosse applicabile ai versamenti già eseguiti in costanza di sospensione, con conseguente impossibilità di ottenerne il rimborso. Contro tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla ricostruzione del quadro normativo succedutosi dopo il sisma: le ordinanze PCM n. 3780 del 2009 e n. 3837 del 2009 sospesero i termini dei versamenti, stabilendo che non si facesse luogo al rimborso di quanto già versato; l’art. 39 del d.l. n. 78 del 2010 prorogò la sospensione; l’art. 33, comma 28, della legge n. 183 del 2011 ha infine ridotto al 40 per cento l’ammontare dovuto. Quest’ultima è l’unica disposizione che incide sulla misura del debito, e dunque merita autonoma attenzione.
Il percorso argomentativo si fonda su un orientamento consolidato. La Corte richiama Cass. n. 20641/2007, resa sull’omologa previsione dell’art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002 per il sisma siciliano del 1990, secondo cui la definizione agevolata ammette due simmetriche possibilità: il pagamento della sola quota ridotta per chi non ha ancora adempiuto, il rimborso della maggior somma per chi ha già pagato. Il medesimo principio è stato esteso da Cass. n. 3832/2012, Cass. n. 19037/2014 e, da ultimo, da Cass. n. 4528/2025.
La ragione di fondo è che la norma sopravvenuta, riducendo il tributo dovuto, rende quest’ultimo, se pagato integralmente, una sorta di indebito, essendo venuta meno a posteriori la causa del versamento. La Corte richiama altresì l’orientamento della Corte costituzionale (Corte cost. n. 227 del 2009; Corte cost. n. 320 del 2005), che ha ritenuto non compatibili con i principi di ragionevolezza e uguaglianza le clausole di irripetibilità, perché trattano deteriore chi, nel rispetto del quadro previgente, abbia già adempiuto rispetto a chi non abbia pagato.
Su queste basi la Corte confuta l’argomento erariale fondato sull’inciso “al netto dei versamenti già eseguiti”, già respinto da Cass. n. 24307/2019 e Cass. n. 596/2021: poiché la norma nulla dispone esplicitamente sulla ripetibilità, non ne è consentita una lettura contraria ai principi costituzionali. L’inciso va riferito ai soli contribuenti rimasti debitori per somme inferiori al 40 per cento, non a chi ha versato in eccesso.
La Corte introduce poi due autonome osservazioni in tema di aiuti di Stato, rilevanti perché il ricorso proviene da una società di capitali. La decisione della Commissione UE C(2015) 5549 final del 14/08/2015 ha dichiarato incompatibili con il mercato interno le misure di riduzione dei tributi per le aree colpite da calamità, compresa quella in esame, facendo salva l’ipotesi degli aiuti individuali conformi ai regolamenti de minimis o compensativi dei danni da calamità, secondo i requisiti già indicati da Cass. n. 12858/2022. In secondo luogo, a seguito di rinvio pregiudiziale, la Corte di giustizia con ordinanza 18 marzo 2024 in causa C-37/23 ha dichiarato incompatibile con il diritto unionale la norma laddove consente il rimborso dell’Iva.
Il ricorso è pertanto accolto nei termini indicati: per le imposte dirette il rimborso spetta alle condizioni sopra descritte, mentre non è dovuto per l’Iva. La sentenza è cassata in parte qua, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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