La non imputabilità ex art. 32, comma 5, d.P.R. 600/73 richiede anche l’assenza di colpa (Cass. civ. Sez. 5 n. 6077 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la causa di non imputabilità della mancata esibizione di documentazione richiesta dall’Amministrazione finanziaria, prevista dall’art. 32, comma 5, d.P.R. n. 600/1973, non coincide con la mera assenza di dolo, ma richiede anche l’assenza di colpa del contribuente. La non imputabilità presuppone, infatti, la sussistenza di cause che sfuggono al controllo del contribuente e che non consentono di formulare a suo carico neppure un rimprovero di negligenza (come caso fortuito, forza maggiore o fatto del terzo non riconducibile alla sua sfera di controllo). Ne consegue che l’infedeltà del consulente incaricato non esclude la colpa del contribuente, il quale risponde per negligenza nell’affidamento del mandato, e che il riconoscimento dell’imputabilità della condotta ai fini sanzionatori non può coesistere con la sua negazione ai fini dell’utilizzabilità della documentazione tardivamente prodotta.
Il Fatto
La controversia traeva origine da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società per il periodo d’imposta 2006, a seguito dell’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e della tardiva risposta al questionario dell’Amministrazione finanziaria. L’Ufficio, avvalendosi del metodo induttivo, rideterminava il maggior imponibile e irrogava le relative sanzioni.
La società contribuente impugnava l’atto, invocando l’applicazione dell’art. 32, comma 5, d.P.R. n. 600/1973 e la conseguente utilizzabilità della documentazione non prodotta in fase amministrativa, addebitando il ritardo all’infedeltà del consulente abilitato, contro il quale aveva sporto querela. I giudici di merito accoglievano parzialmente le ragioni della contribuente, riconoscendo la non imputabilità per i tributi ma non per le sanzioni. Avverso tale decisione, l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, cui resisteva la società con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato in via prioritaria il secondo motivo del ricorso principale, relativo alla causa di non imputabilità dell’inadempimento alle richieste dell’Ufficio. Nel fare ciò, ha richiamato i principi espressi dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 137/2025, che ha definito i limiti del diritto al silenzio del contribuente alla luce dell’art. 6 CEDU e dell’art. 14, comma 3, lett. g), PIDCP, ritenendo legittima la preclusione probatoria per gli elementi informativi con contenuto univocamente a favore del contribuente.
La Suprema Corte ha quindi distinto tra l’imputabilità dell’omessa presentazione della dichiarazione e quella per la tardiva esibizione della documentazione richiesta. Ha precisato che la norma dell’art. 32, comma 5, d.P.R. n. 600/1973, nel prevedere la preclusione all’utilizzo degli elementi non addotti, non richiede un comportamento doloso o fraudolento, essendo sufficiente il fatto obiettivo della mancata risposta. La preclusione può essere superata solo con il deposito successivo dei documenti in giudizio, accompagnato dalla dimostrazione della causa di non imputabilità (forza maggiore, fatto del terzo, caso fortuito).
Il passaggio argomentativo centrale riguarda la nozione di non imputabilità. Secondo la Corte, essa non implica solo l’assenza di dolo, ma anche l’assenza di colpa, poiché il concetto di imputabilità implica che un fatto possa essere ascritto al soggetto gravato dell’obbligo, quale che sia il suo atteggiamento soggettivo. La non imputabilità presuppone l’esistenza di cause che sfuggono al controllo del contribuente e che non consentono di formulare a suo carico neppure un rimprovero di negligenza.
La Corte ha ritenuto contraddittoria la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto la sussistenza di una condotta colposa del contribuente ai fini sanzionatori, ma l’aveva negata ai fini dell’applicazione dell’esimente per i tributi. Ha quindi accolto il secondo motivo, dichiarando assorbiti il primo motivo e il ricorso incidentale, e ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame.
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Nota della Redazione
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