Revocazione decreto estinzione ex art 380-bis non impedita da istanza sospensione (Cass. civ. Sez. V n. 15257 del 08.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, la mancata presentazione dell’istanza di decisione nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta ex art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ. integra una rinuncia tacita al ricorso, equiparata ope legis alla rinuncia espressa. Il deposito della sola istanza di sospensione del giudizio per adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione non è idoneo, per forma e contenuto, a impedire la formazione della fattispecie estintiva, non essendo equipollente all’istanza di decisione del merito cassatorio. Ne deriva che avverso il decreto di estinzione emesso ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. non è esperibile la revocazione per errore di fatto, non configurandosi l’assunta svista materiale, bensì un inammissibile error in iudicando.
Il Fatto
Una società affidataria di alloggi di edilizia residenziale pubblica impugnava l’avviso di accertamento con cui l’ente locale aveva preteso una maggiore IMU per l’anno 2012, applicando aliquote differenziate e riservando allo Stato la quota erariale. Il ricorso era respinto in primo grado e in appello, con affermazione che gli alloggi in questione non integrano la nozione di abitazione principale.
Proposto ricorso per cassazione, il Consigliere delegato avanzava la proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis cod. proc. civ. La società, nelle more, aderiva alla rottamazione quater e depositava istanza di sospensione del giudizio, senza però chiedere la decisione del ricorso. Decorso inutilmente il termine, veniva emesso decreto di estinzione. La società impugnava tale decreto con ricorso per revocazione, sostenendo che l’istanza di sospensione era stata trascurata per errore di fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto un profilo preliminare: la composizione del collegio. Richiamando le Sezioni Unite n. 26022 del 2019, si esclude ogni obbligo di astensione in capo ai magistrati che abbiano partecipato al giudizio definito con il decreto poi impugnato, trattandosi di serie processuali autonome e non di un altro grado dello stesso processo.
Nel merito, è disattesa l’eccezione di inammissibilità fondata sull’opposizione ex art. 391 cod. proc. civ. quale unico rimedio. Il d.lgs. n. 149/2022, riscrivendo l’art. 391-bis cod. proc. civ., ha ampliato l’oggetto della revocazione includendovi il decreto di estinzione reso ex art. 380-bis, e l’art. 35, comma 6, d.lgs. n. 149/2022 ne estende l’applicazione ai giudizi già introdotti al 1° gennaio 2023 per i quali non sia stata ancora fissata udienza.
Il ricorso è però inammissibile per altra ragione. L’errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. deve consistere in una falsa percezione del dato documentale, di assoluta immediatezza e rilevabilità, senza margini valutativi. Nella specie, il Consigliere delegato ha dato atto che, in mancanza dell’istanza di decisione, si era configurata la fattispecie estintiva: la doglianza non investe la materiale consistenza dell’istanza di sospensione, ma la sua valenza giuridica, prospettando così un inammissibile error in iudicando.
Quanto al secondo ricorso, la Corte ricostruisce la sequenza dell’art. 380-bis cod. proc. civ. come rinnovata dal d.lgs. n. 149/2022: la proposta di definizione accelerata è mero opinamento privo di valore decisionale, cui la parte può reagire chiedendo la decisione o restando inerte. La sola istanza di sospensione per la definizione agevolata, per forma e contenuto, non è equipollente all’istanza di decisione, né sospende ex lege il giudizio. Il principio della ragionevole durata del processo impone la prevalenza della fattispecie estintiva scaturita dall’inerzia.
La Corte rigetta dunque la revocazione e dichiara estinto il giudizio riunito, compensando integralmente le spese in ragione della pendenza della definizione agevolata.
Nota della Redazione
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