Il “ovvero” dell’art. 9, comma 3, lett. e), d.l. 557/93 è disgiuntivo: la superficie oltre 240 mq preclude la ruralità anche in categoria A/2 (Cass. civ. Sez. 5 n. 4972 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 9, comma 3, lett. e), del d.l. n. 557/1993, convertito con modificazioni dalla l. n. 133/1994, deve essere interpretato nel senso che il termine “ovvero” ha valore disgiuntivo e non congiuntivo, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità. Ne consegue che non possono essere riconosciuti rurali gli immobili ad uso abitativo che presentino le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero che abbiano le caratteristiche di lusso previste dal DM 2 agosto 1969, tra cui rientrano le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240. La classificazione catastale in categoria A/2 non esclude l’operatività del DM 2 agosto 1969, richiamato integralmente dalla norma, sicché la sussistenza anche di una sola delle caratteristiche indicate nel decreto è di per sé ostativa al riconoscimento della ruralità.
Il Fatto
Nel 2011 il contribuente proponeva domanda per il riconoscimento della ruralità di un’abitazione e di quattro fabbricati strumentali all’attività agricola. L’Ufficio rigettava la proposta ritenendo l’abitazione “di lusso” ai sensi dell’art. 6 del DM 2 agosto 1969, avendo una superficie superiore a 240 mq. La Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, nelle more del giudizio, dichiarava la parziale cessazione della materia del contendere (per gli immobili strumentali) e respingeva il ricorso per l’abitazione. In appello, la Commissione Tributaria Regionale del Veneto accoglieva il gravame, annullando l’avviso impugnato, ritenendo prevalente il dato della classificazione catastale dell’immobile in categoria A/2, che escluderebbe la qualifica “di lusso”. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, deducendo cinque motivi. Il contribuente resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte esamina congiuntamente i motivi di ricorso, tutti incentrati sulla corretta interpretazione dell’art. 9, comma 3, lett. e), del d.l. n. 557/1993. La questione centrale riguarda il valore da attribuire al termine “ovvero” contenuto nella disposizione. La Corte osserva come il legislatore abbia voluto escludere dalla ruralità due specifiche categorie di immobili: quelli con caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, e quelli con le caratteristiche indicate dal DM 2 agosto 1969 (abitazioni di lusso, tra cui quelle con superficie utile complessiva superiore a mq. 240). La tesi che attribuisce al termine “ovvero” un significato congiuntivo è ritenuta illogica e contraria alla costante giurisprudenza della Corte, in quanto l’intero DM è destinato a definire le abitazioni di lusso. Ne deriva che, se sono a priori escluse dalla ruralità le unità classate in A/1 e A/8, per tutte le altre occorre valutare se rientrino nella previsione del DM.
A nulla rileva, prosegue la Corte, che il DM qualifichi le abitazioni di lusso anche a diversi fini, richiamando nel preambolo la legge n. 408/1949 e il d.l. n. 1150/1967: le disposizioni del DM sono richiamate integralmente dall’art. 9, comma 3, lett. e) e comma 3-bis del d.l. n. 557/1993, sicché la sussistenza di una delle caratteristiche indicate, quale quella dell’art. 6, esclude di per sé la ruralità. Il richiamo della Corte di merito a definizioni di disposizioni dettate a diversi fini non ha alcuna attinenza con il presente procedimento. L’interpretazione corretta è quindi quella sostenuta dall’Agenzia ricorrente, essendo la superficie superiore a 240 mq situazione incontestatamente presente nel caso specifico e già accertata con pronuncia non impugnata sul punto.
La decisione si pone in linea con il più recente orientamento di legittimità, in particolare con la pronuncia Sez. 5, n. 30078 del 26/10/2021, resa in un caso del tutto analogo. Tale precedente ha confermato la sentenza di merito che aveva motivato il diniego di ruralità per un immobile con caratteristiche di lusso, essendo la superficie dell’unità immobiliare superiore a mq. 240. In quella sede è stato altresì stabilito che un immobile di fatto adibito ad abitazione del coltivatore diretto e della sua famiglia, con superficie superiore a quella indicata dal DM, non può essere considerato rurale. Il ricorso è pertanto accolto e la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di merito per un nuovo esame relativamente alle ulteriori censure che la Corte territoriale aveva ritenuto assorbite.
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Nota della Redazione
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