Società di comodo, prova contraria e inadempienze del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 15258 del 08.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di società di comodo, il contribuente può vincere la presunzione relativa di non operatività di cui all’art. 30, comma 4-bis, legge n. 724 del 1994 solo dimostrando situazioni oggettive, indipendenti dalla sua volontà e valutabili in relazione alle effettive condizioni di mercato. L’oggettività richiesta dalla norma non distingue tra cause esterne e cause riconducibili a libere determinazioni del contribuente: impone di provare oggettivamente la non fittizietà di quanto dichiarato, con un impedimento che fuoriesce dall’ambito di controllo del soggetto o non sia superabile per fattori impeditivi estranei alla sua sfera organizzativa. Il rilascio di un permesso abilitativo o di un collaudo può, in generale, integrare una situazione impeditiva rilevante; non lo è quando dipenda da inadempienze del contribuente stesso. Il giudice di merito accerta i fatti, ma la loro idoneità a integrare la fattispecie è sindacabile in legittimità per vizio di sussunzione. La finalità antielusiva della disciplina impedisce di assumere a criterio dirimente la sola assenza di volontà di non conseguire ricavi.
Il Fatto
La società contribuente impugnava un avviso di accertamento avente a oggetto riprese a titolo di IRES e IRAP per l’anno d’imposta 2015, contestando la qualifica di società non operativa. La Commissione provinciale accoglieva il ricorso; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate e l’appello incidentale della società.
La CTR aveva fondato la decisione su due rationes: l’interpello disapplicativo non è condizione di procedibilità della tutela giurisdizionale; e la situazione oggettiva che impedisce la produzione di ricavi prescinde dalla causa che l’ha determinata, esterna o riconducibile alla volontà dei soci. L’Agenzia ricorreva per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 30, commi 4-bis e 4-ter, legge n. 724 del 1994 e dell’art. 2697 cod. civ.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla natura della presunzione. L’art. 30, comma 4-bis, tipizza la prova contraria mediante clausola generale: il contribuente deve dimostrare oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi. Il carattere oggettivo non serve a separare cause esterne e cause dipendenti da scelte del soggetto, ma a esigere la dimostrazione oggettiva della non fittizietà del dichiarato. L’impedimento deve uscire dall’ambito di controllo del contribuente o non essere superabile per fattori estranei alla sua sfera organizzativa, da valutare in prospettiva economica e con riguardo alle condizioni di mercato.
Su questa base il Collegio distingue. Se il rilascio di un permesso abilitativo può costituire situazione impeditiva rilevante, perché estranea alla sfera organizzativa e decisoria del contribuente, lo stesso non vale quando il rilascio del titolo o il collaudo dell’opera sia riconducibile a inadempienze del contribuente. Anche l’eventuale contenzioso con l’amministrazione che deve rilasciare il titolo va valutato dal giudice di merito, ma non si traduce automaticamente in causa oggettiva di impedimento. Nel caso concreto il mancato collaudo dipendeva da inadempienze contrattuali imputate alla stessa società, con conseguente stato di abbandono del fabbricato: circostanza non imprevedibile né evitabile, espressione della carenza di interesse all’utilizzo del bene.
La Corte censura poi il criterio adottato dalla CTR. Assumere a elemento dirimente la sola assenza di volontà di non conseguire ricavi frustrerebbe, per eterogenesi dei fini, la ratio della disciplina delle società di comodo, che ha finalità non solo antievasive ma anche antielusive. La norma contrasta l’uso strumentale della forma societaria, l’incoerente impiego del modulo societario per finalità estranee alla causa contrattuale. Il ricorso è pertanto fondato: la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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