Transazione sopravvenuta e carenza di interesse rendono inammissibile il ricorso (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15300 del 09.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, determinata dall’intervenuta transazione tra le parti, comporta l’inammissibilità del ricorso per cassazione, anche quando la causa di inammissibilità non sia originaria ma derivi da fatti sopravvenuti. La domanda congiunta di cessazione della materia del contendere costituisce manifestazione di tale sopravvenuta carenza di interesse. L’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 non si applica quando l’inammissibilità derivi da sopravvenuta carenza di interesse, poiché la ratio della norma è di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose e il meccanismo sanzionatorio è di stretta interpretazione.

Il Fatto

La lavoratrice, già impiegata come LSU alle dipendenze del Comune, aveva chiesto l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato di fatto ex art. 2126 c.c. per il periodo 1997-2016, con condanna al pagamento delle differenze retributive e alla regolarizzazione contributiva. Il Tribunale di Rieti aveva rigettato la domanda; la Corte d’Appello di Roma, in riforma, aveva riconosciuto il rapporto di fatto da luglio 1998 a luglio 2016, condannando il Comune al pagamento di differenze retributive, TFR, contributi e costituzione di rendita vitalizia ex art. 13 l. n. 1338/1962.

Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi, lamentando ultrapetita, violazione dell’onere della prova, errata applicazione degli artt. 10 d.lgs. n. 468/1997 e 5, 6 e 7 d.lgs. n. 81/2000, motivazione apparente, omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione e erronea condanna alla rendita vitalizia. La lavoratrice ha resistito con controricorso. Prima dell’udienza, le parti costituite hanno depositato congiuntamente istanza di cessazione della materia del contendere, avendo raggiunto un accordo transattivo.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina in via preliminare l’istanza depositata congiuntamente dai difensori delle parti costituite. Il testo dell’istanza chiarisce che tra la lavoratrice e il Comune è intervenuta una transazione, formalizzata prima in scrittura privata e poi in verbale di conciliazione sindacale, con cui le parti hanno rinunciato reciprocamente a ogni pretesa relativa alla controversia e ad ogni altro rapporto.

Secondo la Corte, la domanda di cessazione della materia del contendere va qualificata come manifestazione della sopravvenuta carenza di interesse a una pronuncia della Suprema Corte. Tale carenza ridonda nell’inammissibilità del ricorso, poiché il venir meno dell’interesse alla decisione preclude l’esame nel merito dei motivi proposti.

La Corte rileva inoltre che nessuna delle altre parti intimate — l’INPS, il Ministero del Lavoro e la Regione Lazio — ha manifestato interesse alla definizione della lite.

Quanto alle spese, la Corte le compensa integralmente tra le parti costituite, come richiesto congiuntamente nell’istanza, nulla disponendo per le parti intimate. Su quest’ultimo punto la pronuncia è consequenziale alla mancata costituzione delle intimate.

Infine, la Corte esclude l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002. La ratio della disposizione è individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose: il meccanismo sanzionatorio, di stretta interpretazione, non opera quando l’inammissibilità non sia originaria ma derivi dalla sopravvenuta carenza di interesse. La Corte richiama sul punto Cass. n. 17562/2020, che a sua volta richiama Cass. n. 16305/2016, Cass. n. 18528/2016, Cass. n. 3288/2018, Cass. n. 31732/2018 e Cass. n. 14782/2018.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità tra le parti costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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