Esonero dalle sanzioni civili per omessa iscrizione alla gestione separata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20371 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS, gli ingegneri e architetti non iscritti a Inarcassa, perché contemporaneamente iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria ai sensi dell’art. 21 della legge n. 6/1981, non sono tenuti al pagamento delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo antecedente l’entrata in vigore del D.L. n. 98/2011, in applicazione della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, del D.L. n. 87/2011. Il termine di prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza del termine di pagamento, come prorogato dai DPCM succedutisi nel tempo.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma, confermando la decisione di prime cure, aveva riconosciuto l’obbligo di iscrizione alla gestione separata per i redditi del 2008 di un ingegnere, iscritto all’Albo professionale e a Inarcassa (dove aveva versato solo il contributo integrativo), ma anche dipendente del CNR e dell’ASI e, per l’effetto, iscritto all’ex INPDAP. Il giudice di merito aveva ritenuto il termine prescrizionale sospeso fino alla scoperta del dolo per omessa compilazione del quadro RR e mancata contestazione, ravvisando il regime proprio dell’evasione contributiva per le sanzioni.
Avverso la sentenza ricorre l’ingegnere con due motivi, mentre l’INPS ha conferito delega in calce alla copia notificata del ricorso. Le censure attingono la decisione in punto di decorso della prescrizione e nell’an dell’obbligazione contributiva.
La Motivazione della Corte
La Corte, richiamando i principi affermati da Cass. n. 10744/2025, riafferma la sussistenza dell’obbligazione contributiva. Quanto al decorso della prescrizione, vertendosi in tema di contributi del 2008 richiesti con lettera del 2 luglio 2014, il termine di pagamento era stato prorogato al 6 luglio 2009 dal DPCM 4 giugno 2009, con la conseguenza che nessuna prescrizione era maturata nel termine quinquennale.
La Corte corregge la motivazione della sentenza impugnata: il dies a quo della prescrizione va fissato al momento di pagamento dei contributi, come prorogato dai DPCM succedutisi nel tempo, e non già alla scoperta del dolo per omessa compilazione del quadro RR.
In relazione alle sanzioni civili, riferite ad epoca antecedente all’entrata in vigore del D.L. n. 98/2011, la Corte richiama la sentenza Corte Costituzionale n. 55 del 2024, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, del D.L. n. 87/2011, convertito nella legge n. 111/2011, nella parte in cui non prevede l’esonero dal pagamento delle sanzioni civili per gli ingegneri e architetti già iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria.
L’applicazione della declaratoria al caso di specie, ai sensi dell’art. 136 Cost., comporta che l’importo delle sanzioni civili non è dovuto. La Corte rigetta i motivi, cassa in parte qua la sentenza nel capo relativo alle sanzioni e, decidendo nel merito, dichiara il ricorrente non tenuto al pagamento delle sanzioni civili per l’anno 2008, compensando le spese dell’intero processo in relazione alla sopravvenienza della decisione della Corte Costituzionale n. 55 del 2024.
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Nota della Redazione
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