Retribuzione ferie del macchinista e indennità di utilizzazione professionale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15359 del 09.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La retribuzione dovuta per il periodo di ferie deve comprendere ogni componente collegata all’esecuzione delle mansioni abituali, poiché la parità di trattamento con l’attività ordinaria costituisce il parametro imposto dall’art. 7 della direttiva 2003/88/CE e dall’art. 10 del d.lgs. n. 66/2003. È pertanto nulla, per contrasto con gli artt. 36 e 39 Cost. e con l’art. 1418 cod. civ., la clausola collettiva che fissa l’indennità di utilizzazione professionale giornaliera a un importo fisso e ne esclude il computo nel trattamento feriale. Il precedente nomofilattico consolidato va osservato, salvo gravi ragioni di dissenso. In tema di prescrizione, per il rapporto a tempo determinato il termine decorre dalla cessazione del rapporto per i diritti non ancora prescritti all’entrata in vigore della legge n. 92/2012.
Il Fatto
Un macchinista, in servizio dal giugno 2000 con inquadramento nel livello B1 del CCNL di categoria, ha chiesto al giudice del lavoro l’accertamento della nullità delle clausole dei contratti aziendali del Gruppo Ferrovie dello Stato del 2012 e del 2016, nella parte in cui limitano a 12,80 euro l’indennità di utilizzazione professionale giornaliera dovuta nelle giornate di ferie, e dell’art. 77, punto 2.4, del CCNL Mobilità, che esclude l’indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione feriale.
Il Tribunale ha accolto le domande, dichiarando la nullità delle clausole e condannando la società al pagamento delle differenze retributive maturate da agosto 2007 a dicembre 2021, pari a 5.836,18 euro lordi, oltre accessori. La Corte d’Appello ha rigettato l’impugnazione della datrice di lavoro. La società ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato congiuntamente i primi cinque motivi e il settimo, per connessione, dichiarandoli infondati. La ricorrente censurava l’interpretazione delle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea e sosteneva la non vincolatività del precedente, oltre alla violazione delle regole di ermeneutica contrattuale e del principio di inscindibilità del contratto collettivo.
La Corte ha richiamato il consolidato orientamento formatosi in contenziosi analoghi, dapprima con altro gestore ferroviario e poi ribadito nei confronti della stessa odierna ricorrente. Ha osservato che la pronuncia in un giudizio del tutto sovrapponibile ha già cassato una decisione di merito che non si era attenuta ai medesimi principi, e ha rinviato integralmente a tali precedenti ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
Quanto alla efficacia del precedente, il Collegio ha ricordato che la regola di diritto enunciata in sede nomofilattica ha vocazione di stabilità, accentuata dalle novelle del 2006 e del 2009, e che in un sistema orientato all’affidabilità e alla prevedibilità delle decisioni i mutamenti di orientamenti consolidati sono ammessi solo se giustificati da gravi ragioni. Ha inoltre valorizzato il ruolo della Corte regolatrice nel garantire l’uniformità dell’interpretazione giurisprudenziale, presupposto di uguaglianza tra i cittadini.
Il sesto motivo, proposto ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è stato dichiarato inammissibile per la presenza del c.d. doppio conforme, che non consente il sindacato sul fatto decisivo ai sensi del vigente quarto comma della medesima norma.
Infine, il Collegio ha giudicato infondato l’ottavo motivo, di carattere subordinato, concernente la prescrizione. Ha ribadito il principio, ormai consolidato, secondo cui il rapporto a tempo determinato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015, non è assistito da un regime di stabilità; pertanto, per i diritti non prescritti all’entrata in vigore della legge, il termine decorre dalla cessazione del rapporto, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 cod. civ..
Il ricorso è stato rigettato in sostanziale corrispondenza con la proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis cod. proc. civ. Le spese sono state liquidate secondo soccombenza. Poiché l’esito è conforme alla proposta, la ricorrente è stata condannata al pagamento di una somma ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., della sanzione ex quarto comma, da versare alla Cassa delle Ammende, e del contributo unificato aggiuntivo.
Nota della Redazione
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