Retribuzione ferie e voci accessorie nella base di computo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15361 del 09.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La retribuzione dovuta per il periodo di ferie deve includere ogni voce retributiva accessoria che sia percepita dal lavoratore in modo stabile e continuativo, poiché l’art. 7, Dir. CE 88/2003 impone che la paga feriale sia raffrontabile a quella ordinaria e non penalizzi il dipendente per la mancata prestazione. Le somme corrisposte in funzione delle modalità e delle condizioni oggettive in cui si svolge la prestazione rientrano nella base di computo della retribuzione feriale. In presenza di un orientamento nomofilattico consolidato e reiterato, il giudice di merito non può discostarsene senza gravi ragioni, dovendo preferire l’interpretazione sulla quale si è formata una pratica applicativa stabile. L’efficacia del precedente risponde all’esigenza di uguaglianza, prevedibilità e uniformità dell’interpretazione giurisprudenziale. È inammissibile, in presenza di c.d. doppia conforme, il motivo fondato sull’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c..
Il Fatto
Una lavoratrice, in servizio presso una società del gruppo ferroviario con qualifica di capo treno, ha chiesto il riconoscimento del diritto a percepire, durante le ferie, una retribuzione giornaliera determinata sulla media dei compensi dei dodici mesi precedenti. La domanda è stata accolta in primo grado e la sentenza è stata confermata in appello.
La società ha proposto ricorso per cassazione articolando dieci motivi, incentrati sull’interpretazione delle sentenze della Corte di giustizia, sul significato delle clausole contrattuali collettive e sull’efficacia del precedente giurisprudenziale. La lavoratrice ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
I primi sette motivi e il nono, esaminati congiuntamente per connessione, sono stati dichiarati infondati. La Corte ha richiamato numerosi precedenti formatisi su contenziosi analoghi, dapprima con altro operatore ferroviario e poi con la medesima ricorrente, i quali hanno affermato che le indennità accessorie oggetto di causa devono essere incluse nel calcolo della retribuzione feriale.
Il Collegio ha sottolineato come un precedente specifico si sia pronunciato su motivi sovrapponibili, cassando una decisione che non si era attenuta ai principi enunciati. L’orientamento è stato ulteriormente confermato anche in sede di pubblica udienza, dove si è ribadito che l’interpretazione della regula iuris enunciata dall’intervento nomofilattico ha vocazione di stabilità.
Su questo punto la Corte ha valorizzato la funzione della Cassazione nel garantire l’uniformità dell’interpretazione e ha affermato che l’osservanza dei precedenti può essere superata solo in presenza di gravi ragioni. L’affidabilità delle regole, la loro prevedibilità e la loro uniformità applicativa costituiscono presupposto di uguaglianza tra i cittadini.
L’ottavo motivo, proposto ex art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., è stato dichiarato inammissibile per la presenza della c.d. doppia conforme. Il decimo e subordinato motivo è stato dichiarato infondato, risultando la sentenza impugnata conforme al principio consolidato secondo cui, per il rapporto a tempo determinato, il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto per i diritti non prescritti al momento dell’entrata in vigore della legge n. 92 del 2012.
Il ricorso è stato quindi rigettato, in sostanziale corrispondenza con la proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c. La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi del terzo e quarto comma dell’art. 96 c.p.c., al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte e di una sanzione da versare alla Cassa delle Ammende, dando altresì atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore.
Nota della Redazione
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