Decorrenza pensione gestione separata dalla domanda di computo contributi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11580 del 02.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La pensione di vecchiaia a carico della gestione separata, liquidata a seguito dell’esercizio della facoltà di computare in tale gestione i contributi maturati presso l’AGO, decorre dalla data della domanda amministrativa con cui l’assicurato si avvale di quella facoltà, non dal primo giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile. Il montante contributivo si forma solo all’esito dell’apposita domanda, sicché la decorrenza del trattamento non può che coincidere con essa. Il termine dilatorio biennale per il diritto al supplemento di pensione decorre dai contributi maturati successivamente alla pensione.
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano aveva confermato la decisione di primo grado che riconosceva all’assicurato il diritto alla pensione di vecchiaia a carico della gestione separata, liquidata a seguito di opzione per il computo nella gestione separata dei contributi maturati presso l’AGO. I giudici di merito avevano fissato la decorrenza al primo giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile, con diritto al supplemento dopo due anni.
L’INPS ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi, deducendo la violazione della disciplina sull’assetto della gestione separata e la decorrenza del supplemento. L’intimato non ha svolto attività difensiva.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso rilevando di avere già delibato entrambi i quesiti in senso favorevole alla prospettazione dell’INPS. Il principio di riferimento è quello per cui la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia va fissata alla data della domanda amministrativa quando l’assicurato abbia inteso avvalersi della facoltà di computo dei contributi nella gestione separata.
Il giudice di merito aveva invece applicato l’art. 6 della legge n. 155 del 1981, che disciplina la decorrenza delle pensioni di vecchiaia, senza considerare la peculiarità della fattispecie. Con la domanda l’assicurato aveva chiesto il computo nella gestione separata delle contribuzioni maturate nelle altre gestioni, esercitando una facoltà di scelta, sicché non si poteva prescindere dalla domanda stessa.
La Corte richiama la propria giurisprudenza, segnatamente Cass. n. 30650 del 2024, che ha chiarito come la decisione di ottenere la pensione a carico della gestione separata convogliando i contributi di altre gestioni segni il momento dal quale decorre la pensione, nell’unica prestazione commisurata al coacervo dei contributi. Il montante contributivo si è potuto formare solo all’esito dell’apposita domanda del pensionato.
Quanto al secondo motivo, la Corte richiama Cass. 15322 del 2024, che in conseguenza del medesimo principio ha condiviso la prospettazione dell’INPS sulla decorrenza del termine dilatorio biennale per il diritto al supplemento di pensione, in considerazione dei contributi maturati successivamente alla pensione.
La sentenza impugnata, non conformandosi a tali principi, è cassata con rinvio alla stessa Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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