Motivazione apparente e onere di vigilanza sul consulente fiscale (Cass. civ. Sez. V n. 15360 del 09.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La mancanza o l’estrema concisione della motivazione in diritto determina la nullità della sentenza solo quando rende impossibile individuare il thema decidendum e le ragioni poste a fondamento del dispositivo. Dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla verifica del minimo costituzionale ex art. 111, comma 6, Cost., ravvisabile nelle ipotesi di motivazione mancante, apparente, manifestamente contraddittoria o perplessa. In tema di sanzioni tributarie, la prova dell’assenza di colpa grava sul contribuente, che risponde dell’omessa presentazione della dichiarazione trasmessa dal professionista incaricato se non dimostra di averne vigilato l’operato o il comportamento fraudolento posto in essere per mascherare l’inadempimento.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a una cooperativa agricola un avviso di accertamento ai fini IRES, IRAP e IVA per l’anno d’imposta 2013, disconoscendo la natura mutualistica della società e negando le relative agevolazioni fiscali. L’istanza di accertamento con adesione non sortiva esito positivo.
Il ricorso della contribuente era rigettato in primo grado. La Commissione tributaria regionale della Campania confermava la decisione con sentenza depositata il 19 settembre 2019. Avverso tale pronuncia la contribuente proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, incentrato sull’error in procedendo per omessa esplicitazione dell’iter logico-giuridico e mancato esame delle doglianze sollevate.
La Motivazione della Corte
Il motivo è infondato. La Corte muove dal principio desumibile dagli artt. 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.: la nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre solo quando la lacuna impedisce di ricostruire la questione decisa e le ragioni del dispositivo. Tale regola si applica al rito tributario per effetto del rinvio materiale contenuto nell’art. 1, comma secondo, d.lgs. n. 546/1992.
I giudici di legittimità richiamano la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ad opera dell’art. 54 d.l. n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012. Da essa discende che non sono più ammissibili le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione: il controllo resta limitato alla violazione del minimo costituzionale, ravvisabile nelle ipotesi di mancanza della motivazione, motivazione apparente, manifesta ed irriducibile contraddittorietà e motivazione perplessa o incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Su questa base la Corte esamina la sentenza della Commissione tributaria regionale e ne rileva la tenuta. La pronuncia contiene lo svolgimento del processo e i fatti essenziali, e presenta una ratio decidendi chiaramente intellegibile, collocandosi ben sopra la soglia del minimo costituzionale. Il passaggio motivazionale decisivo riguarda la mancata dimostrazione, da parte della contribuente, di non essere stata in condizione di vigilare sull’operato del proprio consulente esterno e di ovviare alle sue mancanze. Si tratta di apprezzamento in fatto, demandato in via esclusiva ai giudici di merito.
La Corte richiama infine la giurisprudenza pacifica sul riparto dell’onere probatorio in materia sanzionatoria: la prova dell’assenza di colpa grava sul contribuente secondo le regole generali dell’illecito amministrativo. Questi risponde dell’omessa presentazione della dichiarazione trasmessa telematicamente dal professionista se non dimostra la vigilanza né il comportamento fraudolento del medesimo, finalizzato a mascherare l’inadempimento mediante falsificazione di modelli F24 o altre modalità di difficile riconoscibilità. Nel caso concreto la contribuente non ha assolto tale onere, essendosi limitata a presentare una denuncia senza allegare le modalità della condotta fraudolenta. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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