Omessa pronuncia sulla restituzione e prescrizione contributiva dal termine prorogato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15409 del 09.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice d’appello che riformi la sentenza di primo grado riconoscendo dovuta l’iscrizione del professionista alla Gestione separata non può omettere di pronunciarsi sulla domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della pronuncia riformata. L’omessa pronuncia su domanda ritualmente formulata integra violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e non è superabile con un rigetto implicito, ove il testo della sentenza non dia atto che l’importo versato fosse imputabile ai soli anni per i quali il debito è stato escluso. In tema di prescrizione dei crediti contributivi, il dies a quo decorre dalla data fissata con d.P.C.M. adottato in attuazione dell’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 241/97, che può prorogare il termine per i versamenti: tale decreto ha natura regolamentare e integra la fonte primaria. Non sussiste alcun automatismo tra omessa compilazione del quadro RR e doloso occultamento del debito ex art. 2941, n. 8, cod. civ.

Il Fatto

La Corte d’appello di Venezia, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva ritenuto legittima l’iscrizione d’ufficio di un architetto alla Gestione separata presso l’Inps a partire dal 2005, escludendo però l’obbligo di versamento del contributo soggettivo a Inarcassa. I crediti contributivi relativi agli anni 2005 e 2006 erano stati dichiarati prescritti.

L’Inps ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: da un lato la mancata pronuncia sulla domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, dall’altro l’errore della Corte territoriale nell’aver trascurato la sospensione della prescrizione per doloso occultamento del debito, non avendo il professionista compilato il quadro RR della dichiarazione dei redditi. Il professionista ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, ricondotto dal richiamo all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., è stato riqualificato come censura di nullità della sentenza per omessa pronuncia su domanda, anziché come difetto di motivazione. La Corte ha anzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità, rilevando che il motivo individua una sola questione e la riferisce correttamente all’art. 132, n. 4, cod. proc. civ.

Nel merito la censura è stata accolta. Il testo del provvedimento impugnato, pur riportando nell’epigrafe le conclusioni dell’Inps e dando atto del pagamento eseguito in forza della sentenza di primo grado, non contiene alcuna statuizione sulla domanda di restituzione formulata con l’atto d’appello. La Corte ha escluso che l’omessa pronuncia possa essere neutralizzata da un rigetto implicito: perché quel rigetto sussistesse, la sentenza avrebbe dovuto affermare che il pagamento era riferibile ai soli anni 2005 e 2006, unici per i quali il debito era stato escluso; ebbene, nessun passaggio della pronuncia lo attesta.

Il secondo motivo è stato accolto nei termini che seguono. Anche qui la Corte ha respinto l’eccezione di inammissibilità: al di là dei fatti accertati in merito, la questione è di puro diritto e riguarda la riconducibilità dell’omessa compilazione del quadro RR all’ipotesi di doloso occultamento del debito ex art. 2941, n. 8, cod. civ.

Richiamando Cass. n. 37529/21 e Cass. n. 28594/23, la decisione ribadisce che tra omessa indicazione contributiva e occultamento doloso non esiste un automatismo, e l’Inps non ha allegato ulteriori circostanze capaci di inficiare l’apprezzamento di fatto sulla insussistenza del dolo. La Corte ha però richiamato Cass. n. 32683/22: quando si deduce la violazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione, l’intera fattispecie resta sub iudice e il giudice di secondo grado può valutare d’ufficio la corretta individuazione del termine iniziale, aspetto logicamente preliminare alla sospensione dedotta.

Pertanto la Corte ha rilevato d’ufficio che il dies a quo va individuato tenendo conto della proroga stabilita con il d.P.C.M. 14.6.2007, adottato ai sensi dell’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 241/97: il termine per il pagamento del debito 2006 era fissato al 9.7.2007, rispetto al quale l’atto interruttivo del 23.6.2012 è tempestivo. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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