Azienda speciale consortile è ente pubblico non economico (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3042 del 06.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La natura economica o non economica di un ente pubblico non si desume dall’oggetto concreto dell’attività svolta, ma dalla disciplina legale e statutaria che ne regola l’organizzazione e gli scopi istituzionali. Un ente pubblico può qualificarsi ente pubblico economico soltanto se produce, per legge e per statuto, beni o servizi con criteri di economicità, ossia con equivalenza almeno tendenziale tra costi e ricavi, analogamente a un comune imprenditore. L’azienda speciale consortile, costituita da enti pubblici territoriali e da una Camera di Commercio per la gestione associata di funzioni di promozione turistica, con patrimonio di capitale pubblico e finanziamenti degli enti consorziati, è ente pubblico non economico. Ne deriva l’inapplicabilità della procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge n. 223 del 1991 e l’illegittimità dei licenziamenti intimati secondo tale disciplina privatistica.

Il Fatto

Alcuni lavoratori impugnavano il licenziamento collettivo intimato dall’Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Venezia in liquidazione, deducendo la natura pubblicistica dei rapporti di lavoro. La tesi muoveva dalla qualificazione dell’APT come ente pubblico non economico, con conseguente inapplicabilità della procedura della legge n. 223 del 1991. In via subordinata, per la sola posizione del dirigente, si eccepiva la violazione della procedura per difetto di comunicazione alle organizzazioni sindacali rappresentative dei dirigenti.

Il Tribunale respingeva le domande. La Corte d’Appello di Venezia accoglieva parzialmente il reclamo, dichiarando l’illegittimità della procedura limitatamente al dirigente e confermando nel resto. La questione approdava in Cassazione, ove il Collegio, ravvisata una questione di diritto di particolare rilevanza, aveva rimesso la causa a nuovo ruolo con ordinanza interlocutoria n. 17993 del 2024 per la trattazione in pubblica udienza.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare l’eccezione di tardività del ricorso incidentale dei lavoratori diversi dal dirigente. L’impugnazione era stata proposta oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, stabilito a pena di decadenza dall’art. 1, comma 62, legge n. 92 del 2012. La sentenza, formalmente unica, consta di tante pronunce quante sono le cause riunite: le domande proposte da più lavoratori contro il medesimo datore danno luogo a litisconsorzio facoltativo improprio, con cause scindibili e autonome. Non operano quindi né l’art. 331 cod. proc. civ. né il meccanismo dell’impugnazione incidentale tardiva ex art. 334 cod. proc. civ., poiché il ricorso principale dell’azienda investiva la sola statuizione concernente il dirigente.

Nel merito, la questione pregiudiziale e assorbente riguarda la natura giuridica del consorzio tra enti pubblici costituito in azienda speciale. La Corte ribadisce che si tratta di questione di diritto, non di fatto: non si contesta la ricostruzione fattuale, ma l’individuazione della disciplina applicabile. La natura economica di un ente si accerta sulla disciplina legale e statutaria e sugli scopi istituzionali, non sull’oggetto dell’attività.

Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui le aziende speciali sono articolazioni delle pubbliche amministrazioni, conservano natura pubblica e non si relazionano con l’ente istitutivo secondo schemi privatistici. Un ente pubblico è economico solo se produce beni o servizi con criteri di economicità; se invece è destinato a perseguire finalità con finanziamenti pubblici, la gestione non è economica.

Nel caso concreto sussistono plurimi elementi che confermano la natura di ente pubblico non economico: la costituzione consortile per la gestione associata di servizi di promozione turistica secondo la legge regionale; la partecipazione di enti pubblici territoriali e di una Camera di Commercio; la finalità rivolta a una collettività indeterminata, al di fuori di una logica di mercato meramente corrispettiva; il vincolo agli atti di indirizzo provinciale e alla programmazione regionale; il patrimonio di capitale pubblico con finanziamenti degli enti consorziati. Da ciò deriva il rigetto del ricorso principale e l’assorbimento degli altri motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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