Cessione di azienda bancaria in crisi ed esclusione dei debiti verso azionisti (Cass. civ. Sez. I n. 15678 del 12.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di cessione di azienda bancaria in liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal d.l. n. 99/2017, l’art. 3, comma 1, lett. b) pone un limite oggettivo e inderogabile all’autonomia negoziale delle parti, escludendo «in ogni caso» dal perimetro della cessione i debiti della banca verso i propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalla commercializzazione di azioni o da violazioni della normativa sui servizi di investimento riferite alle medesime azioni. Ne consegue che il cessionario non assume la titolarità sostanziale di tali posizioni giuridiche e va esclusa la sua legittimazione passiva rispetto alle pretese restitutorie e risarcitorie degli azionisti. La questione di legittimità costituzionale del d.l. n. 99/2017 è priva di rilevanza, poiché l’eventuale caducazione della norma non inciderebbe sull’ambito oggettivo del contratto di cessione, qualificabile come norma-provvedimento. Né sussiste contrasto con il diritto unionale, essendo la disciplina conforme al principio del burden sharing.
Il Fatto
Gli attori convenivano avanti al Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa, la banca cedente per ottenere l’annullamento, per errore o in subordine per dolo, delle operazioni di acquisto di azioni compiute tra il 2008 e il 2011, con condanna alla restituzione integrale dell’importo versato; in via ulteriore subordinata chiedevano la risoluzione del contratto per grave inadempimento. Nel corso del giudizio, dopo la liquidazione coatta amministrativa della banca, il processo veniva dichiarato interrotto e successivamente riassunto.
Il Tribunale, con sentenza, dichiarava la carenza di legittimazione passiva in capo alla banca cessionaria. La Corte d’Appello di Venezia rigettava il gravame, confermando la decisione e ritenendo manifestamente infondati i profili di illegittimità costituzionale prospettati. Avverso tale pronuncia gli originari attori proponevano ricorso per cassazione articolato in tre motivi, cui resistevano la banca in liquidazione e la cessionaria.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, con cui si contesta l’interpretazione dell’art. 3 del d.l. n. 99/2017 e del contratto di cessione. Il Collegio osserva che la lettera della norma esclude «in ogni caso» dalla cessione i debiti verso azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti da operazioni di commercializzazione di azioni o da violazioni della normativa sui servizi di investimento. Poiché le pretese azionate hanno ad oggetto proprio l’acquisto di azioni della banca, esse rientrano nella fattispecie esclusa.
Il ricorrente sosteneva una lettura sistematica dell’art. 3, ritenendo prevalente il criterio temporale di cui alla lett. c) rispetto a quello della lett. b). La Corte respinge tale ricostruzione, ribadendo la portata derogatoria e inderogabile del limite posto dal legislatore al perimetro della cessione.
Quanto al richiamo dell’art. 2560, comma 2, cod. civ., la Corte rileva che il d.l. n. 99/2017 disapplica espressamente tanto l’art. 58, comma 5, quanto l’art. 90, comma 2, t.u.b., stabilendo che il cessionario risponde esclusivamente dei debiti oggetto di cessione. Il rapporto tra disciplina codicistica e cessioni in ambito concorsuale conduce a escludere in radice l’applicabilità dell’art. 2560, comma 2, alle cessioni di azienda bancaria in crisi, che costituiscono l’ultimo di una serie concentrica di microsistemi normativi.
Il secondo motivo è parimenti infondato. La Corte ritiene il dubbio di costituzionalità privo di rilevanza, poiché la prospettata caducazione colpirebbe il solo decreto-legge senza incidere sul contratto di cessione: la legittimazione passiva non discende dall’applicazione diretta della norma sospetta, ma dall’ambito oggettivo del programma negoziale. Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 225/2022, il Collegio qualifica le disposizioni come norme-provvedimento e, comunque, manifestamente infondata la questione.
Il terzo motivo è rigettato sul presupposto della piena conformità della disciplina al diritto unionale, in particolare al principio del burden sharing enunciato dall’art. 132 della Direttiva 2014/59/UE: le perdite devono cadere anzitutto sugli azionisti, che non possono avanzare pretese restitutorie. Il ricorso è rigettato e le spese di legittimità sono compensate in ragione del contrasto interpretativo esistente nella giurisprudenza di merito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.