Donazione di modico valore: rileva l’incidenza sul patrimonio del donante (Cass. civ. Sez. II n. 15679 del 12.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riconoscimento del modico valore della donazione, l’art. 783 cod. civ. non detta criteri rigidi, ma individua un elemento obiettivo, correlato al valore del bene, e un elemento soggettivo, costituito dalle condizioni economiche del donante. L’atto di liberalità non deve mai incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante. La valutazione del modico valore è rimessa al giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità solo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. La liberalità d’uso non costituisce donazione in senso stretto e non è soggetta alla forma propria di questa; la donazione remuneratoria è invece valida solo se eseguita con la forma prevista dall’art. 782 cod. civ.
Il Fatto
Una sentenza di primo grado, decidendo cause riunite relative all’eredità di un de cuius, aveva qualificato come donazione di modico valore il trasferimento di diciassette buoni postali in favore di un soggetto, e aveva rigettato le altre domande compensando le spese.
La Corte d’appello di Salerno, con sentenza n. 431/2023, ha accolto l’appello dell’erede e ha rigettato la domanda riconvenzionale del donatario per la nullità della donazione dei buoni postali, condannando in solido gli appellanti alle spese di entrambi i gradi. Il donatario ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione del modico valore. La sentenza impugnata ha richiamato il principio per cui l’art. 783 cod. civ. non fissa criteri rigidi, ma combina un profilo obiettivo e uno soggettivo. La Cass. Sez. II n. 3858 del 2020 e la Cass. Sez. I n. 11304 del 1994 confermano che l’atto di liberalità non deve incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante.
Quanto alla prova del valore, la Corte esclude la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. La natura dei titoli fruttiferi e le date di emissione erano fatti già acquisiti dalla causa; il giudice di merito ha solo recepito la quantificazione degli interessi, senza procedere a un calcolo autonomo. Il ricorrente, peraltro, non ha svolto nel ricorso alcuna quantificazione alternativa degli interessi maturati.
La Corte ribadisce poi che il giudizio sul modico valore è di fatto e può essere censurato solo per omesso esame di un fatto decisivo. Gli argomenti del ricorrente si limitano a sostenere la rilevante entità del patrimonio del de cuius, senza indicarne uno specifico valore. Il dato della significativa consistenza patrimoniale è stato comunque considerato dalla sentenza impugnata, che ha escluso la natura modica dell’atto data l’incidenza apprezzabile sul patrimonio del donante.
Passando al secondo motivo, la Corte esclude la configurabilità della liberalità d’uso: essa richiede conformità al costume vigente o agli usi familiari, e nulla in tal senso è stato dedotto. Le allegazioni del ricorrente delineano piuttosto una donazione remuneratoria, che per la sua validità esige la forma prevista dall’art. 782 cod. civ.; la sua mancanza rende superfluo ogni accertamento sulla natura remuneratoria dell’atto.
Il terzo motivo, relativo all’autenticità della sottoscrizione apposta sui buoni, è inammissibile per carenza di interesse. Il rigetto dei primi due motivi comporta il passaggio in giudicato della nullità della donazione per difetto di forma, rendendo irrilevante ogni questione sulla sottoscrizione, finalizzata solo a provare la consegna.
Quanto al quarto motivo, sulla rifusione delle spese di primo grado, la Corte esclude che sia stata violata la regola sulla reformatio in peius. A seguito dell’accoglimento dell’appello, l’art. 336 cod. proc. civ. imponeva di statuire anche sulle spese del primo grado, secondo la prevalente soccombenza. Il sindacato di legittimità è limitato a verificare che le spese non siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa.
Nota della Redazione
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