Equo compenso forense non applicabile retroattivamente alle convenzioni già stipulate (Cass. civ. Sez. 2 n. 7682 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina dell’equo compenso di cui all’art. 13-bis della legge n. 247/2012, introdotta dall’art. 19-quaterdecies del d.l. n. 148/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172/2017, non è applicabile retroattivamente alle convenzioni già stipulate tra avvocato e cliente, difettando una disposizione transitoria ai sensi dell’art. 11 delle preleggi. L’eliminazione, ad opera della legge n. 205/2017, del termine di decadenza di ventiquattro mesi per l’azione di nullità delle clausole vessatorie presuppone comunque che la convenzione sia temporalmente assoggettabile alla norma. I patti conclusi tra avvocato e cliente che stabiliscono i compensi professionali devono essere redatti per iscritto a pena di nullità, ex art. 2233, ultimo comma, cod. civ., senza che possa supplirsi con una mera non contestazione o con il richiamo contenuto in un successivo accordo.
Il Fatto
Una banca proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato per il pagamento di compensi professionali relativi a numerosi incarichi di difesa. L’istituto di credito contestava la debenza delle somme, eccependo l’abusivo frazionamento del credito e l’applicabilità di una convenzione tariffaria stipulata nel 2013, con cui erano stati predeterminati i criteri di liquidazione. Il professionista, invece, sosteneva la nullità delle clausole della convenzione per contrasto con l’art. 13-bis della legge professionale forense, invocando la disciplina sull’equo compenso.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il secondo, terzo e quarto motivo del ricorso principale, affermando che l’art. 13-bis, introdotto in sede di conversione del d.l. n. 148/2017 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2018, disciplina il compenso dell’avvocato quale contraente debole nei rapporti con imprese bancarie e assicurative. Tale norma, in mancanza di una disposizione transitoria, non può trovare applicazione retroattiva alle convenzioni già stipulate e alle prestazioni già esaurite: nella specie, l’avvocato aveva rinunciato a tutti gli incarichi il 16 novembre 2017, data anteriore all’entrata in vigore della nuova disciplina.
La Corte ha, inoltre, dichiarato inammissibile il quinto motivo del ricorso principale per non avere la banca specificamente censurato la motivazione con cui il Tribunale aveva escluso l’applicabilità della convenzione del 2013 ai rapporti tra le parti di quel giudizio, essendo stata la stessa sottoscritta da un soggetto giuridico distinto. Ha, invece, rigettato il settimo motivo, ribadendo il principio — consolidato successivamente al precedente invocato dalla ricorrente — secondo cui gli interessi moratori sui compensi professionali decorrono dalla messa in mora, coincidente con la proposizione della domanda giudiziale o con la richiesta stragiudiziale, e non dalla successiva liquidazione giudiziale del credito.
Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, affermando che l’opposizione a decreto ingiuntivo è utilmente esperita se proposta con atto di citazione anziché con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ., purché la citazione sia notificata entro il termine di quaranta giorni prescritto dall’art. 641 cod. proc. civ. Ha, poi, accolto il terzo e quarto motivo, ravvisando il vizio di motivazione nella mancata verifica della conclusione della convenzione del 2013: l’avvocato aveva formulato una controproposta mai espressamente accettata dalla banca, sicché non poteva ritenersi perfezionato l’accordo, dovendo i patti sui compensi professionali essere redatti per iscritto a pena di nullità ai sensi dell’art. 2233 cod. civ. In accoglimento dei motivi, la Corte ha cassato l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Monza in diversa composizione.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2233 c.c. – Compenso
- Art. 641 c.p.c. – Accoglimento della domanda
- Art. 702-bis c.p.c. – Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197