Ricorso in cassazione inammissibile per mancata esposizione sommaria dei fatti di causa (Cass. civ. Sez. V n. 15758 del 12.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile ove difetti dell’esposizione sommaria dei fatti di causa prescritta, a pena di inammissibilità, dall’art. 366, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis anteriormente alle modifiche del d.lgs. n. 149 del 2022. Il requisito è soddisfatto solo se il ricorso espone in modo chiaro ed esauriente i fatti di causa, le reciproche pretese delle parti con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto, le eccezioni e le difese, lo svolgimento della vicenda processuale, le argomentazioni essenziali della pronuncia impugnata, senza necessità di accedere ad altre fonti o atti del processo, compresa la stessa sentenza gravata. La carenza strutturale dell’atto impedisce alla Corte di cogliere il significato e la portata delle censure e di verificarne la pertinenza rispetto alla motivazione impugnata. In presenza di doppia conforme di merito, il ricorso è proponibile solo per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., per il combinato disposto dei commi 4 e 5 dell’art. 348-ter cod. proc. civ..

Il Fatto

La direzione provinciale di Perugia dell’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di un agente di commercio tre avvisi di accertamento, rettificando il reddito complessivo, il valore della produzione netta e il volume d’affari dichiarati ai fini IRPEF, IRAP e IVA per gli anni 2007, 2008 e 2009. L’Ufficio contestava l’indeducibilità e l’indetraibilità dei costi per attività pubblicitaria, sull’assunto dell’inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate da un terzo, titolare di una scuderia automobilistica.

Il contribuente impugnava gli atti dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Perugia, che respingeva il ricorso. La decisione era confermata in appello dalla Commissione tributaria regionale dell’Umbria. Contro questa sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a otto motivi; l’Agenzia resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il requisito di forma-contenuto del ricorso. Il testo applicabile ratione temporis è quello anteriore alle modifiche del d.lgs. n. 149 del 2022, richiamato per le controversie tributarie dall’art. 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992. Il ricorso deve quindi contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa.

Secondo il consolidato orientamento di legittimità, il requisito è soddisfatto quando il ricorso espone in modo chiaro ed esauriente, sia pure non analitico, i fatti di causa, le pretese delle parti, le eccezioni e le difese, lo svolgimento processuale e le argomentazioni essenziali della pronuncia impugnata, senza necessità di attingere ad altre fonti o atti, compresa la sentenza gravata. La Corte richiama sul punto propri precedenti.

Nel caso in esame il requisito è del tutto carente. Il ricorrente ha omesso di riportare, anche solo in sintesi, i motivi del ricorso introduttivo, le difese dell’Amministrazione in primo grado, le ragioni della decisione della CTP, le censure mosse in appello, le controdeduzioni della parte pubblica e le argomentazioni della sentenza di secondo grado. In materia tributaria vale il principio di conversione dei vizi dell’atto impositivo in motivi di gravame, sicché tali omissioni impediscono alla Corte di verificare la pertinenza delle doglianze e la loro già avvenuta deduzione nei gradi di merito.

La Corte rileva poi che il primo, il secondo, il terzo, il quinto e l’ottavo motivo, nella parte in cui prospettano l’omesso esame di fatti decisivi, sono inammissibili per ulteriori ragioni: la doppia conforme limita i motivi proponibili a quelli dei numeri 1), 2), 3) e 4) dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ.; l’omesso esame deve riguardare un vero fatto storico o naturalistico, non questioni giuridiche o deduzioni difensive. Il quarto motivo è inammissibile anche perché il divieto di doppie presunzioni non esiste nell’ordinamento. Il sesto e il settimo non individuano affermazioni in diritto contrastanti con le norme invocate; la detrazione IVA è ammessa solo per le operazioni soggettivamente inesistenti, non per quelle oggettivamente inesistenti. L’ottava doglianza non è riqualificabile come omessa pronuncia e si infrange contro il divieto di ius novorum. Il ricorso è respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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