Prova dell’invio della raccomandata informativa al destinatario (Cass. civ. Sez. 5 n. 2647 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notifica di atto impositivo eseguita ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 600/1973 mediante consegna a persona diversa dal destinatario, l’attestazione di invio della raccomandata informativa semplice recante il solo numero di spedizione, senza l’indicazione del nome e dell’indirizzo del destinatario, fa fede privilegiata unicamente dell’avvenuta spedizione di una raccomandata con quel numero. La prova che la comunicazione sia stata inviata al destinatario presso il suo indirizzo deve essere fornita da chi intende far valere la ritualità della notifica, mediante la produzione della ricevuta di spedizione o di altro idoneo mezzo di prova. La cartella esattoriale notificata al portiere senza la prova dell’invio della raccomandata informativa al domicilio del contribuente è nulla.
Il Fatto
La contribuente impugnava dinanzi alla CTP di Palermo un’intimazione di pagamento, deducendo la mancata notifica della cartella presupposta. Il giudice di primo grado rigettava il ricorso e l’appello veniva parimenti respinto dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia.
Il giudice d’appello riteneva legittima la notifica, osservando che la spedizione della raccomandata informativa risultava già dall’avviso di ricevimento relativo alla notifica effettuata dal messo notificatore, senza che rilevasse la distinta di spedizione prodotta dall’ente postale privato incaricato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel decidere il ricorso, richiama il principio enunciato da Cass. n. 18472 del 2018 e ribadito da Cass. n. 23194 del 2024, in materia di notifica eseguita con consegna del plico a persona diversa dal destinatario. La Suprema Corte afferma che l’attestazione di invio della raccomandata semplice, quando indica il solo numero e non anche il nome e l’indirizzo del destinatario, copre con fede privilegiata esclusivamente l’avvenuta spedizione di una raccomandata contraddistinta da quel numero.
Ne consegue che la prova dell’invio della raccomandata informativa al destinatario presso il suo indirizzo non può desumersi dall’attestazione di invio, ma grava su chi intende far valere la ritualità della notifica, il quale deve produrre la ricevuta di spedizione o dimostrare l’invio tramite altro idoneo mezzo di prova. È necessario, quindi, che dall’avviso di ricevimento o da altra fonte risulti la specifica indicazione dell’indirizzo di recapito del destinatario.
La sentenza impugnata viola tale principio, avendo attribuito decisiva rilevanza alla circostanza che la spedizione della raccomandata informativa risultasse dall’avviso di ricevimento relativo alla notifica, senza verificare se da tale atto o aliunde emergesse l’indicazione dell’indirizzo del destinatario. L’accoglimento del motivo comporta la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, per nuovo esame e per la regolazione delle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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